Art. 20 
 
       Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1986,
n. 46 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
elementari), e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Gli strumenti didattici sono assegnati in uso agli alunni
delle  scuole  di  cui  al  comma   1   e   restano   in   proprieta'
dell'Amministrazione  regionale,  con  il  conseguente   obbligo   di
restituzione dei medesimi  al  termine  dell'anno  scolastico  o  del
periodo di adozione.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 1 della  legge  regionale  n.  46/1986,  le
parole: «le modalita' per l'acquisto degli strumenti didattici»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «le  modalita'   di   acquisto   e   di
restituzione degli strumenti didattici».