Art. 20 Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), e' inserito il seguente: «2-bis. Gli strumenti didattici sono assegnati in uso agli alunni delle scuole di cui al comma 1 e restano in proprieta' dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo di restituzione dei medesimi al termine dell'anno scolastico o del periodo di adozione.». 2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 46/1986, le parole: «le modalita' per l'acquisto degli strumenti didattici» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di acquisto e di restituzione degli strumenti didattici».