Art. 21 Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Societa' per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), dopo le parole: «Per i Comuni» sono aggiunte le seguenti: «con popolazione inferiore a 30.000 abitanti,». 2. L'art. 3 della legge regionale n. 81/1987 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. Oggetto sociale 1. L'INVA S.p.a. ha come oggetto sociale: a) la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attivita' e' esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Societa' per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), gia' modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), e, per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le attivita' di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale; b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza di cui all'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in favore dei soggetti individuati dall'art. 2 che hanno acquisito la qualita' di soci azionisti dell'INVA S.p.a.».