Art. 22 
 
      Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 
 
  1. Il comma 10 dell'art. 13 della legge regionale 10  aprile  1997,
n. 12 (Regime dei beni della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta),  e'
sostituito dal seguente: 
    «10. L'alienazione dei reliquati stradali e dei reliquati  idrici
avviene, salvo che a cio' ostino ragioni  di  interesse  pubblico,  a
favore dei confinanti,  con  vendita  a  trattativa  privata,  previo
parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia  di
viabilita' e di risorse idriche, e previa perizia  di  stima  redatta
secondo le modalita' di cui all'art. 18. Qualora l'alienazione con  i
confinanti dei predetti beni non vada a buon fine,  si  provvede  con
vendita a trattativa privata a favore di soggetti  terzi  interessati
preceduta da idonei avvisi pubblici. I reliquati  stradali  e  idrici
non sono ricompresi nell'elenco di cui al comma 1.».