Art. 22 Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 1. Il comma 10 dell'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente: «10. L'alienazione dei reliquati stradali e dei reliquati idrici avviene, salvo che a cio' ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di viabilita' e di risorse idriche, e previa perizia di stima redatta secondo le modalita' di cui all'art. 18. Qualora l'alienazione con i confinanti dei predetti beni non vada a buon fine, si provvede con vendita a trattativa privata a favore di soggetti terzi interessati preceduta da idonei avvisi pubblici. I reliquati stradali e idrici non sono ricompresi nell'elenco di cui al comma 1.».