Art. 24 Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio puo' formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'elaborazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 8. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale da' mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 32/2007, per il finanziamento delle attivita' progettuali, anche eventualmente gia' svolte, purche' funzionali alla conclusione del riordino fondiario. L'importo del finanziamento delle attivita' progettuali e' determinato in applicazione di un tariffario approvato con deliberazione della Giunta che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attivita' documentabili, nel rispetto del principio di economicita' dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente gia' svolte, ferma restando la non ripetibilita' delle somme gia' erogate.». 2. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2012 e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano gia' state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere gia' realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'art. 10. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale da' mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 32/2007, per il finanziamento delle attivita' progettuali, anche eventualmente gia' svolte, purche' funzionali alla conclusione del riordino fondiario e, ai sensi dell'art. 66, comma 2, della medesima legge regionale n. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attivita' progettuali e' determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attivita' documentabili, nel rispetto del principio di economicita' dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente gia' svolte, ferma restando la non ripetibilita' delle somme gia' erogate.». 3. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2012 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano gia' state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio puo' formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o gia' ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventuale attivita' di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'art. 52 della legge regionale n. 32/2007. La Giunta regionale approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario ai sensi dell'art. 10. Le istanze istruite positivamente nell'anno di competenza, ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale da' mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 32/2007, per le attivita' di ricomposizione fondiaria, dell'art. 66, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 32/2007, per il finanziamento delle attivita' progettuali, anche eventualmente gia' svolte, purche' funzionali alla conclusione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'art. 66, comma 2, della legge regionale n. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attivita' progettuali e' determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attivita' documentabili, nel rispetto del principio di economicita' dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente gia' svolte, ferma restando la non ripetibilita' delle somme gia' erogate.».