Art. 24 
 
      Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 18 luglio 2012, n.
20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), e' sostituito dal
seguente: 
    «3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente
legge  la  Regione  abbia  approvato  lo  studio  preliminare   della
ricomposizione  fondiaria,  il  Consorzio  puo'  formulare   apposita
istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere  alla
struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri  definiti
con propria  deliberazione  da  adottarsi  entro  centottanta  giorni
dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  approva  le  istanze
ritenute meritevoli  di  accoglimento,  tenuto  conto  dell'interesse
generale alla prosecuzione del riordino  fondiario,  autorizzando  la
prosecuzione del procedimento di riordino fondiario  ai  sensi  della
presente  legge  a  partire  dall'elaborazione  della   progettazione
preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 8.
Le domande istruite positivamente  nell'anno  di  competenza  ma  non
agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio  nell'anno
successivo e finanziate compatibilmente con le  risorse  disponibili.
Con il medesimo provvedimento, la Giunta  regionale  da'  mandato  al
dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi  dell'art.  66,
comma 1, lettera  a),  della  legge  regionale  n.  32/2007,  per  il
finanziamento delle attivita' progettuali, anche  eventualmente  gia'
svolte, purche' funzionali alla conclusione del  riordino  fondiario.
L'importo  del   finanziamento   delle   attivita'   progettuali   e'
determinato  in  applicazione  di   un   tariffario   approvato   con
deliberazione della Giunta che preveda il rimborso dei costi riferiti
alle sole attivita' documentabili,  nel  rispetto  del  principio  di
economicita' dell'azione  amministrativa  e  sulla  base  di  criteri
oggettivi riferiti in  particolare  alla  superficie,  al  numero  di
particelle del comprensorio oggetto del  riordino  e  al  numero  dei
proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni
eventualmente gia' svolte, ferma restando la non ripetibilita'  delle
somme gia' erogate.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 19 della  legge  regionale  n.  20/2012  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente
legge le opere di miglioramento fondiario siano gia' state avviate  o
concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento  del
riordino fondiario, da trasmettere alla  struttura  competente  entro
quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale
deve essere allegata  una  relazione  descrittiva  delle  opere  gia'
realizzate e da realizzare  e  degli  adempimenti  necessari  per  la
conclusione  del  procedimento  di  riordino  fondiario.  La   Giunta
regionale, sulla base dei criteri fissati con  propria  deliberazione
da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e  dello
stato di  avanzamento  delle  stesse,  approva  le  istanze  ritenute
meritevoli  di  accoglimento   autorizzando   la   prosecuzione   del
procedimento di riordino fondiario ai sensi della  presente  legge  a
partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui  all'art.
10. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma  non
agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio  nell'anno
successivo e finanziate compatibilmente con le  risorse  disponibili.
Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale da' mandato
al dirigente competente di concedere gli aiuti,  ai  sensi  dell'art.
66, comma 1, lettera a), della legge regionale  n.  32/2007,  per  il
finanziamento delle attivita' progettuali, anche  eventualmente  gia'
svolte, purche' funzionali alla conclusione del riordino fondiario e,
ai sensi dell'art. 66, comma 2, della  medesima  legge  regionale  n.
32/2007,  per  i  trasferimenti  dei  diritti  reali.  L'importo  del
finanziamento  delle  attivita'   progettuali   e'   determinato   in
applicazione di un  tariffario,  approvato  con  deliberazione  della
Giunta,  che  preveda  il  rimborso  dei  costi  riferiti  alle  sole
attivita' documentabili, nel rispetto del principio  di  economicita'
dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti
in  particolare  alla  superficie,  al  numero  di   particelle   del
comprensorio  oggetto  del  riordino  e  al  numero  dei  proprietari
coinvolti  e  che   trova   applicazione   anche   alle   prestazioni
eventualmente gia' svolte, ferma restando la non ripetibilita'  delle
somme gia' erogate.». 
  3. Il comma 5 dell'art. 19 della  legge  regionale  n.  20/2012  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano gia' state  avviate
o concluse opere relative a  singoli  lotti  funzionali  al  riordino
fondiario,  la  Giunta  regionale,  con  propria   deliberazione   da
adottarsi entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento
del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua
i casi nei quali il Consorzio  puo'  formulare  apposita  istanza  di
completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso
di realizzazione o  gia'  ultimati,  da  trasmettere  alla  struttura
competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della  presente
legge. All'istanza deve essere  allegata  una  relazione  descrittiva
delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti  necessari
per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai
lotti   interessati,   ivi   compresa   l'eventuale   attivita'    di
ricomposizione fondiaria per la quale  si  applica  l'art.  52  della
legge regionale n. 32/2007. La Giunta regionale  approva  le  istanze
ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione  del
riordino fondiario, limitatamente  ai  lotti  interessati,  ai  sensi
della presente legge a partire dal deposito  del  piano  di  riordino
fondiario ai sensi dell'art. 10. Le  istanze  istruite  positivamente
nell'anno di competenza, ma non agevolate per carenza di  fondi  sono
ripresentate   d'ufficio   nell'anno    successivo    e    finanziate
compatibilmente con le risorse disponibili. Con il  provvedimento  di
approvazione, la Giunta regionale da' mandato al dirigente competente
di concedere gli aiuti, ai sensi dell'art. 52 della  legge  regionale
n. 32/2007, per le attivita' di ricomposizione  fondiaria,  dell'art.
66, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale  n.  32/2007,
per il finanziamento delle attivita' progettuali, anche eventualmente
gia'  svolte,  purche'  funzionali  alla  conclusione  del   riordino
fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'art.  66,  comma
2, della legge regionale n. 32/2007, per i trasferimenti dei  diritti
reali. L'importo del finanziamento  delle  attivita'  progettuali  e'
determinato  in  applicazione  di  un   tariffario,   approvato   con
deliberazione  della  Giunta,  che  preveda  il  rimborso  dei  costi
riferiti  alle  sole  attivita'  documentabili,  nel   rispetto   del
principio di economicita' dell'azione amministrativa e sulla base  di
criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al  numero
di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al  numero  dei
proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni
eventualmente gia' svolte, ferma restando la non ripetibilita'  delle
somme gia' erogate.».