Art. 26 
 
       Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 8  della  legge  regionale  3  gennaio
2006,  n.  1  (Disciplina  delle  attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996,
n. 13), e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. Agli esercizi di somministrazione di alimenti  e  bevande
non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a
motore non  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
abbattimento delle barriere architettoniche.».