Art. 26 Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 1. Dopo il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), e' aggiunto il seguente: «7-bis. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore non si applicano le disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.».