Art. 27 Modificazioni alla legge regionale n. 31/2012 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 31/2012 e' sostituita dalla seguente: «a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) e al capo II (Provvidenze per il turismo);». 2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 31/2012, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: «Agli effetti del presente comma, non costituisce incremento della dotazione organica il passaggio di categoria o posizione del personale dipendente appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conseguente a procedure concorsuali interamente riservate al personale interno ai sensi della normativa regionale vigente.