Art. 27 
 
            Modificazioni alla legge regionale n. 31/2012 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge  regionale  n.
31/2012 e' sostituita dalla seguente: 
  «a) 8 ottobre 1973, n.  33  (Costituzione  di  fondi  di  rotazione
regionali per la promozione di iniziative economiche  nel  territorio
della Valle d'Aosta), limitatamente al capo  I  (Provvidenze  per  il
recupero di centri e nuclei abitati) e al capo II (Provvidenze per il
turismo);». 
  2. Al comma 1 dell'art. 4 della  legge  regionale  n.  31/2012,  e'
aggiunto in fine, il seguente periodo:  «Agli  effetti  del  presente
comma,  non  costituisce  incremento  della  dotazione  organica   il
passaggio  di  categoria  o  posizione   del   personale   dipendente
appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta  e
del personale professionista del  Corpo  valdostano  dei  vigili  del
fuoco, conseguente a procedure concorsuali interamente  riservate  al
personale interno ai sensi della normativa regionale vigente.