Art. 28 
 
         Gestione comunale associata delle procedure di gara 
 
  1. Nei Comuni  valdostani  l'art.  33,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE   e   2004/18/CE),   si   applica   alle   gare    bandite
successivamente al 31 dicembre 2013. 
  2. Dall'obbligo di  cui  all'art.  33,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 163/2006  sono  escluse  le  acquisizioni  di  lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000. 
  3. In  luogo  delle  unioni  e  degli  accordi  consortili  di  cui
all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006,  i  Comuni  possono
avvalersi delle forme collaborative di cui al titolo I della parte IV
della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie
in Valle d'Aosta), o di societa' a totale partecipazione pubblica che
svolgono le funzioni di centrali di committenza in ambito regionale.