Art. 31 
 
            Modalita' di esercizio del controllo analogo 
                       nelle societa' in house 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e gli adempimenti  gia'
previsti dalle disposizioni legislative regionali vigenti, al fine di
uniformare e implementare le modalita'  di  esercizio  del  controllo
analogo, le societa'  in  house  regionali  sono  comunque  tenute  a
trasmettere i seguenti documenti strategici: 
    a) entro il 31 ottobre di ciascun anno,  la  bozza  di  programma
operativo strategico triennale, che deve contenere le linee di azione
per il conseguimento degli obiettivi della societa'; 
    b) entro il 31 ottobre di ciascun anno,  la  bozza  di  programma
esecutivo  annuale,  nel  quale  e'  individuata  la   programmazione
esecutiva delle attivita' con riferimento agli obiettivi  specificati
per l'anno stesso nel programma operativo strategico triennale; 
    c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione. 
  2. Nell'ambito dell'attivita' di indirizzo  e  di  esercizio  della
governance sulle societa' in house, la Giunta regionale, su  proposta
del Presidente della Regione, definisce con propria  deliberazione  i
contenuti dei programmi e  della  relazione  di  cui  al  comma  1  e
approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma operativo
strategico triennale e il programma esecutivo annuale.