Art. 31 Modalita' di esercizio del controllo analogo nelle societa' in house 1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e gli adempimenti gia' previsti dalle disposizioni legislative regionali vigenti, al fine di uniformare e implementare le modalita' di esercizio del controllo analogo, le societa' in house regionali sono comunque tenute a trasmettere i seguenti documenti strategici: a) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma operativo strategico triennale, che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della societa'; b) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma esecutivo annuale, nel quale e' individuata la programmazione esecutiva delle attivita' con riferimento agli obiettivi specificati per l'anno stesso nel programma operativo strategico triennale; c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione. 2. Nell'ambito dell'attivita' di indirizzo e di esercizio della governance sulle societa' in house, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, definisce con propria deliberazione i contenuti dei programmi e della relazione di cui al comma 1 e approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma operativo strategico triennale e il programma esecutivo annuale.