Art. 4 
 
       Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 61 della  legge  regionale  15  aprile
2008, n. 9  (Assestamento  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al
bilancio di  previsione  per  l'anno  finanziario  2008  e  a  quello
pluriennale per il triennio 2008/2010), e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  L'accertamento  dell'omesso,  insufficiente  o   tardivo
versamento della tassa automobilistica e' contestuale all'irrogazione
delle sanzioni e dei relativi  accessori  e  puo'  essere  effettuato
mediante iscrizione a ruolo, senza  previa  contestazione,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 472 (Disposizioni generali in materia di  sanzioni  amministrative
per le violazioni di norme tributarie, a  norma  dell'art.  3,  comma
133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 9/2008, e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. Non e' ammesso il  rimborso  della  tassa  di  proprieta'
versata  in  data  antecedente  l'esibizione   alla   Regione   della
documentazione attestante i requisiti per beneficiare  dell'esenzione
prevista  per  i  veicoli  di   particolare   interesse   storico   e
collezionistico di cui all'art. 63 della legge 21 novembre  2000,  n.
342 (Misure in materia fiscale).».