Art. 4 Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 1. Dopo il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e' inserito il seguente: «2-bis. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e' contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e puo' essere effettuato mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 9/2008, e' inserito il seguente: «1-bis. Non e' ammesso il rimborso della tassa di proprieta' versata in data antecedente l'esibizione alla Regione della documentazione attestante i requisiti per beneficiare dell'esenzione prevista per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).».