Art. 5 
 
                 Modificazioni alla legge regionale 
                       23 novembre 2009, n. 40 
 
  1. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 23  novembre  2009,
n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale  sulle  formalita'  di
trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al  pubblico
registro automobilistico. Abrogazione del  regolamento  regionale  30
novembre 1998, n. 7), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso di richiesta di  trascrizione  di  trasferimento  di  proprieta'
relativa ad atti di compravendita risalenti a dieci o piu'  anni,  il
pagamento dell'IRT e' effettuato dal richiedente la formalita', senza
applicazione di sanzioni.». 
  2. Al comma 1 dell'art. 5 della  legge  regionale  n.  40/2009,  le
parole: «di cui al punto 2 della tabella  allegata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di  cui  al  punto  1,  lettera  b),  della  tabella
allegata». 
  3. L'art. 13 della legge regionale n.  40/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 13. 
 
 
                              Recupero 
 
  1. Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento  dell'IRT  e
di ravvedimento operoso  non  perfezionato  con  il  pagamento  della
misura  dovuta,  il  soggetto  incaricato  della  gestione  ai  sensi
dell'articolo 9, dopo la convalida della relativa formalita', procede
all'invio al contribuente  l'invio  di  una  richiesta  di  pagamento
dell'IRT non versata, maggiorata dagli  interessi  moratori,  e  alla
contestazione delle sanzioni di cui all'art. 14, nei termini e  nelle
forme di legge e secondo le modalita' stabilite in convenzione. 
  2. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di cui al comma 1,
il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'art. 9, trasmette
la pratica completa alla struttura competente per le successive  fasi
di recupero del tributo.». 
  4. Il comma 3 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  40/2009  e'
abrogato.