Art. 5 Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 1. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di richiesta di trascrizione di trasferimento di proprieta' relativa ad atti di compravendita risalenti a dieci o piu' anni, il pagamento dell'IRT e' effettuato dal richiedente la formalita', senza applicazione di sanzioni.». 2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2009, le parole: «di cui al punto 2 della tabella allegata» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata». 3. L'art. 13 della legge regionale n. 40/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 13. Recupero 1. Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'IRT e di ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento della misura dovuta, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'articolo 9, dopo la convalida della relativa formalita', procede all'invio al contribuente l'invio di una richiesta di pagamento dell'IRT non versata, maggiorata dagli interessi moratori, e alla contestazione delle sanzioni di cui all'art. 14, nei termini e nelle forme di legge e secondo le modalita' stabilite in convenzione. 2. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di cui al comma 1, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'art. 9, trasmette la pratica completa alla struttura competente per le successive fasi di recupero del tributo.». 4. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 40/2009 e' abrogato.