Art. 6 Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 1. Dopo l'art. 41 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sono inseriti i seguenti: «Art. 41-bis. Ravvedimento 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione e' ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento. Art. 41 quater Recupero delle spese di notifica 1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e irrogazione di sanzioni tributarie previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997 e le spese di notifica sostenute dalla Regione per il recupero delle proprie entrate tributarie.». 2. Dopo l'art. 43 della legge regionale n. 30/2009, e' inserito il seguente: «Art. 43-bis. Rateizzazioni dei debiti tributari e delle relative sanzioni 1. A seguito del ricevimento di un avviso accertamento, il contribuente puo' richiedere al dirigente regionale competente in materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. 2. La rateizzazione e' concessa dal dirigente competente in ragione dell'entita' del debito secondo le modalita' e le fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale. 3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. 4. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza. 5. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente e' ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione decade inoltre dalla possibilita' di pagamento in misura ridotta della sanzione inizialmente prevista. 6. La rateizzazione non e' concessa qualora l'importo complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali altri accessori sia pari o inferiore a euro 720 per le persone fisiche e a euro 3.000 per le persone giuridiche. 7. In caso di omesso pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio; la somma ancora dovuta non puo' piu' essere rateizzata e deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo e' iscritto a ruolo per il recupero coattivo.». Art. 41 ter Disposizioni in materia di interessi moratori 1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento di tributi dovuti alla Regione il trasgressore e' tenuto al pagamento degli interessi moratori, come di seguito specificati: a) per l'imposta regionale di trascrizione sono applicati gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 del codice civile; b) per la tassa automobilistica regionale sono applicati gli interessi moratori di cui all'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari); c) per il tributo speciale per il deposito in discarica sono applicati gli interessi moratori di cui all'art. 1 della legge n. 29/1961.