Art. 6 
 
                 Modificazioni alla legge regionale 
                        4 agosto 2009, n. 30 
 
  1. Dopo l'art. 41 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove
disposizioni in materia di bilancio e di contabilita' generale  della
Regione autonoma Valle d'Aosta e principi  in  materia  di  controllo
strategico e di controllo di gestione), sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 41-bis. 
 
 
                            Ravvedimento 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre  1997,  n.  472  (Disposizioni  generali  in  materia  di
sanzioni amministrative per le  violazioni  di  norme  tributarie,  a
norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.  662),
per i tributi per i quali la Regione procede all'accertamento e  alla
liquidazione, la sanzione e' ridotta ad un terzo  del  minimo  se  la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene  prima  della
notificazione dell'atto di  accertamento  o  di  contestazione  delle
sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate
attivita' amministrative di accertamento delle  quali  l'autore  o  i
soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque  ricevuto  notifica.
Il  ricevimento  di  avviso  bonario  che  invita   il   contribuente
all'adempimento anche  tardivo  non  costituisce  causa  ostativa  al
ravvedimento. 
 
                           Art. 41 quater 
 
                  Recupero delle spese di notifica 
 
  1. Sono a carico del destinatario dell'atto le  spese  di  notifica
degli  atti  di  contestazione,  di  accertamento  e  irrogazione  di
sanzioni tributarie previsti dagli  articoli  16  e  17  del  decreto
legislativo n. 472/1997  e  le  spese  di  notifica  sostenute  dalla
Regione per il recupero delle proprie entrate tributarie.». 
  2. Dopo l'art. 43 della legge regionale n. 30/2009, e' inserito  il
seguente: 
 
                            «Art. 43-bis. 
 
 
    Rateizzazioni dei debiti tributari e delle relative sanzioni 
 
  1.  A  seguito  del  ricevimento  di  un  avviso  accertamento,  il
contribuente puo' richiedere al  dirigente  regionale  competente  in
materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma  rateizzata
del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione
di una sanzione amministrativa tributaria,  fino  ad  un  massimo  di
ventiquattro rate mensili. 
  2. La rateizzazione e' concessa dal dirigente competente in ragione
dell'entita' del debito secondo le modalita' e le  fasce  di  importo
definite con deliberazione della Giunta regionale. 
  3. Il  debitore  deve  presentare  istanza  di  rateizzazione  alla
struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine
previsto per la proposizione del ricorso. 
  4. Sulle somme il cui pagamento e' stato  rateizzato  si  applicano
gli  interessi  legali  nella  misura  vigente   al   momento   della
presentazione dell'istanza. 
  5. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente  e'
ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione
comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto  dal  beneficio
della rateizzazione decade inoltre dalla possibilita' di pagamento in
misura ridotta della sanzione inizialmente prevista. 
  6.   La   rateizzazione   non   e'   concessa   qualora   l'importo
complessivamente dovuto comprensivo di tributo,  sanzioni,  interessi
di mora ed eventuali altri accessori sia pari o inferiore a euro  720
per le persone fisiche e a euro 3.000 per le persone giuridiche. 
  7. In caso di omesso pagamento  di  una  rata  il  debitore  decade
automaticamente dal beneficio; la somma ancora dovuta non  puo'  piu'
essere rateizzata e deve essere versata in un'unica  soluzione  entro
il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata.  Se
dopo tale termine il debitore non  ha  effettuato  il  pagamento,  il
debito residuo e' iscritto a ruolo per il recupero coattivo.». 
 
                             Art. 41 ter 
 
            Disposizioni in materia di interessi moratori 
 
  1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento di  tributi
dovuti alla Regione il trasgressore  e'  tenuto  al  pagamento  degli
interessi moratori, come di seguito specificati: 
    a) per l'imposta regionale di  trascrizione  sono  applicati  gli
interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 del codice civile; 
    b) per la tassa  automobilistica  regionale  sono  applicati  gli
interessi moratori di cui all'art. 1 della legge 26 gennaio 1961,  n.
29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in  materia
di tasse e di imposte indirette sugli affari); 
    c) per il tributo speciale per  il  deposito  in  discarica  sono
applicati gli interessi moratori di cui all'art.  1  della  legge  n.
29/1961.