Art. 7 Modalita' di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica 1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento dei ricorsi promossi dalla Regione ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica ivi indicati, e dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)), lo stanziamento iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 nell'UPB 1.17.01.10 (Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica) di € 103.560.000, e' incrementato di € 18.629.179,44. 2. Gli interventi necessari per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 sono individuati, per gli anni successivi, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016.