Art. 7 
Modalita' di iscrizione in bilancio delle somme relative al  concorso
  della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di
  contenimento della spesa pubblica 
  1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento
dei ricorsi promossi dalla Regione  ai  sensi  dell'art.  127,  comma
secondo, della Costituzione per la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale degli articoli 15,  comma  22,  e  16,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi  di
politica  economica  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica  ivi
indicati, e dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre  2012  n.
228  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)), lo  stanziamento
iscritto nella parte I dello stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio  di  previsione  della  Regione  per  l'anno  2013  nell'UPB
1.17.01.10 (Concorso della  Regione  al  riequilibrio  della  finanza
pubblica) di € 103.560.000, e' incrementato di € 18.629.179,44. 
  2. Gli interventi necessari per il raggiungimento  delle  finalita'
di cui  al  comma  1  sono  individuati,  per  gli  anni  successivi,
nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016.