Art. 8 Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali), agli interventi in materia di finanza locale e' aumentato, per l'anno 2013, di € 12.011.465,16 in applicazione dell'art. 6-ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). 2. Per l'anno 2013, in deroga ai criteri previsti dalla legge regionale n. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 200.000, e' destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali) (UPB 1.4.1.10 Trasferimenti correnti di finanza locale senza vincolo di destinazione). 3. Per l'anno 2013, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad € 1.000.000, e' destinata alla restituzione al bilancio regionale delle risorse anticipate nell'anno 2012, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, della legge regionale n. 48/1995, per il finanziamento del fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi. 4. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad € 5.289.111,63, e' destinata al fondo di riserva per le spese obbligatorie (spese correnti) di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/2009 (UPB 1.16.1.10 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti). 5. La somma di € 12.011.465,16 e' cosi' ripartita: a) € 200.000 per gli interventi di cui al comma 2; b) € 1.000.000 per la spesa di cui al comma 3; c) € 5.289.111,63 per il fondo di cui al comma 4; d) € 5.522.353,53 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (Area omogenea 1.4.2. Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione). 6. Il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 31/2012 e' abrogato.