Art. 11 Centri commerciali al dettaglio 1. Nei centri commerciali al dettaglio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) della legge provinciale la superficie di vendita e' costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio del centro medesimo. 2. Dalla superficie di vendita e' esclusa quella destinata a corridoi, scale, spazi di servizio e infrastrutture comuni; in tali aree e' vietata l'attivita' di vendita e l'esposizione di prodotti finalizzata alla vendita. Il Comune puo' rilasciare, previo assenso del soggetto promotore o gestore, permessi temporanei per una durata massima di 15 giorni per la esposizione e vendita su dette aree esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge provinciale ed a condizione che vengano rispettate le norme antincendio, di sicurezza e non venga impedito od ostacolato il normale transito del pubblico. E' consentito il rilascio al medesimo soggetto di piu' permessi temporanei purche' trascorrano almeno 180 giorni tra il rilascio di un permesso e quello successivo. 3. La SCIA per l'apertura del centro commerciale al dettaglio, riferita alla superficie di vendita complessiva prevista al comma 1 ed alle quote di superficie destinate ai diversi settori merceologici, e' presentata al comune competente per territorio dal soggetto promotore che a sua volta puo' nominare un soggetto gestore. La SCIA e' presentata da parte del soggetto promotore o gestore secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera a). 4. Nel rispetto della superficie di vendita complessiva e delle quote di superficie destinate ai diversi settori merceologici, il soggetto promotore o gestore comunica al comune competente per territorio l'articolazione interna del centro commerciale al dettaglio ed ogni eventuale successiva variazione determinata dalla modifica della collocazione interna di parte o di tutti gli esercizi situati all'interno del centro commerciale nonche' dall'aumento e dalla diminuzione delle relative superfici di vendita operata attraverso compensazioni reciproche delle superfici di vendita. L'attivazione dei singoli esercizi di vendita al dettaglio, come individuati nella comunicazione del soggetto promotore o gestore, e' soggetta a SCIA da presentare al comune competente per territorio da parte dei singoli operatori. 5. La variazione del settore merceologico e' sempre ammessa nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica previsti dall'art. 13 della legge provinciale e nel rispetto della superficie di vendita complessiva; in tal caso si applica quanto previsto dal comma 4. 6. Nel caso di cessazione dell'attivita' dei singoli esercizi di vendita al dettaglio e' consentita l'attivazione, previa presentazione di una SCIA al comune territorialmente competente, di nuovi esercizi aventi la stessa superficie di vendita e per lo stesso settore merceologico. 7. L'ampliamento del centro commerciale e' consentito entro i limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 10, comma 4, della legge provinciale ed e' soggetto a SCIA presentata dal soggetto promotore o gestore al comune competente per territorio; nella segnalazione e' indicata la nuova articolazione interna del centro commerciale. Non e' consentito il trasferimento di singoli esercizi all'esterno del centro commerciale.