Art. 11 
 
                   Centri commerciali al dettaglio 
 
  1. Nei centri commerciali al dettaglio di cui all'art. 3, comma  1,
lettera e) della  legge  provinciale  la  superficie  di  vendita  e'
costituita dalla somma delle  superfici  di  vendita  degli  esercizi
commerciali al dettaglio del centro medesimo. 
  2. Dalla superficie  di  vendita  e'  esclusa  quella  destinata  a
corridoi, scale, spazi di servizio e infrastrutture comuni;  in  tali
aree e' vietata l'attivita' di vendita e  l'esposizione  di  prodotti
finalizzata alla vendita. Il Comune puo' rilasciare,  previo  assenso
del soggetto promotore o gestore, permessi temporanei per una  durata
massima di 15 giorni per la  esposizione  e  vendita  su  dette  aree
esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.
5 della legge provinciale ed a condizione che vengano  rispettate  le
norme antincendio, di sicurezza e non venga impedito od ostacolato il
normale transito del pubblico. E' consentito il rilascio al  medesimo
soggetto di piu' permessi temporanei purche' trascorrano  almeno  180
giorni tra il rilascio di un permesso e quello successivo. 
  3. La SCIA per l'apertura  del  centro  commerciale  al  dettaglio,
riferita alla superficie di vendita complessiva prevista al  comma  1
ed  alle  quote  di   superficie   destinate   ai   diversi   settori
merceologici, e' presentata al comune competente per  territorio  dal
soggetto promotore che a sua volta puo' nominare un soggetto gestore.
La SCIA e' presentata da  parte  del  soggetto  promotore  o  gestore
secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera a). 
  4. Nel rispetto della superficie di  vendita  complessiva  e  delle
quote di superficie destinate ai  diversi  settori  merceologici,  il
soggetto promotore  o  gestore  comunica  al  comune  competente  per
territorio  l'articolazione  interna  del   centro   commerciale   al
dettaglio ed ogni eventuale successiva variazione  determinata  dalla
modifica della collocazione interna di parte o di tutti gli  esercizi
situati all'interno del centro  commerciale  nonche'  dall'aumento  e
dalla  diminuzione  delle  relative  superfici  di  vendita   operata
attraverso  compensazioni  reciproche  delle  superfici  di  vendita.
L'attivazione dei singoli esercizi  di  vendita  al  dettaglio,  come
individuati nella comunicazione del soggetto promotore o gestore,  e'
soggetta a SCIA da presentare al comune competente per territorio  da
parte dei singoli operatori. 
  5. La variazione del settore merceologico  e'  sempre  ammessa  nel
rispetto dei criteri di programmazione urbanistica previsti dall'art.
13 della legge provinciale e nel rispetto della superficie di vendita
complessiva; in tal caso si applica quanto previsto dal comma 4. 
  6. Nel caso di cessazione dell'attivita' dei  singoli  esercizi  di
vendita   al   dettaglio   e'   consentita   l'attivazione,    previa
presentazione di una SCIA al comune territorialmente  competente,  di
nuovi esercizi aventi la stessa superficie di vendita e per lo stesso
settore merceologico. 
  7. L'ampliamento del  centro  commerciale  e'  consentito  entro  i
limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 10, comma 4, della legge
provinciale ed e' soggetto a SCIA presentata dal soggetto promotore o
gestore al comune competente per territorio;  nella  segnalazione  e'
indicata la nuova articolazione interna del centro  commerciale.  Non
e' consentito il trasferimento di singoli  esercizi  all'esterno  del
centro commerciale.