Art. 13 
 
                             Definizioni 
 
  1. Per i fini della legge provinciale si intende: 
  a) per «aree pubbliche» le strade o le piazze, comprese  quelle  di
proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio, ed ogni
altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; 
  b) per «posteggio» la parte di area pubblica, o di area privata  di
cui il comune abbia la disponibilita', che viene data in  concessione
al titolare dell'attivita' disciplinata dalla legge; 
  c) per «presenza nel mercato», ai  sensi  dell'art.  16,  comma  4,
della legge  provinciale,  la  presenza  dei  titolari  di  SCIA  per
l'esercizio del  commercio  su  aree  pubbliche  alle  operazioni  di
assegnazione temporanea dei posteggi  resi  liberi  per  assenza  del
titolare della concessione di posteggio nel giorno di svolgimento del
mercato ed entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite;  non
si  considera  «presenza»  quella   del   titolare   della   predetta
segnalazione  certificata  che  si  presenta   alle   operazioni   di
assegnazione privo delle merci e delle attrezzature di vendita; 
  d) per  «mercato  periodico»  la  presenza,  nei  giorni  stabiliti
secondo intervalli regolari nel corso della  settimana  o  del  mese,
anche limitatamente  a  periodi  stagionali,  e  sulle  aree  a  cio'
destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante
posteggio l'attivita' disciplinata dall'art. 14, comma 1, lettera  a)
della legge provinciale; 
  e) per «mercati saltuari» i mercati che si svolgono  di  norma  con
cadenza annuale, o in  ogni  caso  con  cadenza  superiore  a  quella
mensile,  in  occasione  di  festivita'  locali  o  per   motivi   di
tradizione; 
  f) per «posteggi  isolati»  i  posteggi  utilizzati  con  frequenza
periodica assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare  un
solo operatore al giorno; 
  g) per «itinerante» il commercio su aree pubbliche che si  esercita
mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi  motorizzati  e  in
ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o piu' banchi,
o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.