Art. 13 Definizioni 1. Per i fini della legge provinciale si intende: a) per «aree pubbliche» le strade o le piazze, comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; b) per «posteggio» la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilita', che viene data in concessione al titolare dell'attivita' disciplinata dalla legge; c) per «presenza nel mercato», ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge provinciale, la presenza dei titolari di SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi resi liberi per assenza del titolare della concessione di posteggio nel giorno di svolgimento del mercato ed entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite; non si considera «presenza» quella del titolare della predetta segnalazione certificata che si presenta alle operazioni di assegnazione privo delle merci e delle attrezzature di vendita; d) per «mercato periodico» la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a cio' destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio l'attivita' disciplinata dall'art. 14, comma 1, lettera a) della legge provinciale; e) per «mercati saltuari» i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festivita' locali o per motivi di tradizione; f) per «posteggi isolati» i posteggi utilizzati con frequenza periodica assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno; g) per «itinerante» il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o piu' banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.