Art. 14 
 
             Esercizio dell'attivita' su aree pubbliche 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' di commercio  al  dettaglio  su  area
pubblica e' soggetto a presentazione di SCIA al comune competente per
territorio nel caso di commercio su aree pubbliche mediante posteggio
ed al  comune  dove  si  intende  avviare  l'attivita'  nel  caso  di
commercio  su  aree  pubbliche  in  forma   itinerante.   La   giunta
provinciale determina, con propria  deliberazione,  le  modalita'  di
presentazione della SCIA e il suo contenuto. 
  2. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche  mediante
posteggio e' presentata contestualmente alla domanda  di  concessione
del relativo posteggio con riferimento anche ai settori  merceologici
previsti dall'art. 4 della legge provinciale  ed  alle  tipologie  di
posteggio  determinate  dai  comuni  nel  rispetto  degli   indirizzi
generali approvati dalla giunta provinciale ai  sensi  dell'art.  16,
comma 1 della legge medesima. Fatto salvo quanto stabilito  dall'art.
4, l'attivita' non puo' essere iniziata prima della data di  rilascio
della nuova concessione del posteggio. 
  3. Il soggetto che, oltre alla  vendita  dei  prodotti  alimentari,
intende esercitare anche l'attivita' di somministrazione, e' tenuto a
presentare al comune competente una SCIA attestante il  possesso  dei
requisiti morali necessari all'esercizio della predetta attivita'. 
  4. La SCIA e la concessione del posteggio, devono essere esibite ad
ogni richiesta  da  parte  degli  organi  di  vigilanza.  La  mancata
esibizione della SCIA e della  concessione  del  posteggio  comporta,
oltre all'applicazione della  sanzione  amministrativa  prevista  per
violazione di questo regolamento, l'allontanamento dal mercato o  dal
posteggio isolato. 
  5. E' vietata la vendita e l'esposizione di armi, di esplosivi e di
oggetti preziosi.