Art. 14 Esercizio dell'attivita' su aree pubbliche 1. L'esercizio dell'attivita' di commercio al dettaglio su area pubblica e' soggetto a presentazione di SCIA al comune competente per territorio nel caso di commercio su aree pubbliche mediante posteggio ed al comune dove si intende avviare l'attivita' nel caso di commercio su aree pubbliche in forma itinerante. La giunta provinciale determina, con propria deliberazione, le modalita' di presentazione della SCIA e il suo contenuto. 2. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio e' presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento anche ai settori merceologici previsti dall'art. 4 della legge provinciale ed alle tipologie di posteggio determinate dai comuni nel rispetto degli indirizzi generali approvati dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge medesima. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, l'attivita' non puo' essere iniziata prima della data di rilascio della nuova concessione del posteggio. 3. Il soggetto che, oltre alla vendita dei prodotti alimentari, intende esercitare anche l'attivita' di somministrazione, e' tenuto a presentare al comune competente una SCIA attestante il possesso dei requisiti morali necessari all'esercizio della predetta attivita'. 4. La SCIA e la concessione del posteggio, devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione di questo regolamento, l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato. 5. E' vietata la vendita e l'esposizione di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi.