Art. 15 
 
               Sospensione e decadenza dell'attivita' 
 
  1.  Nei  casi  previsti  dall'art.  58,  comma   2,   della   legge
provinciale, la sospensione dell'attivita' relativa all'esercizio del
commercio su aree pubbliche e' disposta da parte del  comune  che  ha
adottato i provvedimenti sanzionatori ed e' efficace limitatamente al
territorio del comune medesimo. La  continuazione  dell'attivita'  di
vendita nel territorio comunale durante il periodo della  sospensione
costituisce esercizio di attivita'  di  vendita  non  autorizzata  ai
sensi dell'art. 53, comma 1, della legge provinciale. 
  2.  Nei  casi  di  accertata  irregolarita'  del   DURC   o   della
certificazione di regolarita' contributiva annualmente acquisiti,  il
comune  dispone  la  sospensione  dell'attivita'  fino   all'avvenuta
regolarizzazione della posizione. Nel caso in cui  la  posizione  non
venga regolarizzata entro i successivi 180 giorni, il  comune  adotta
il provvedimento di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'  e  di
revoca della concessione di posteggio e dispone il ritiro  definitivo
dei rispettivi titoli. Il titolare e' tenuto a depositare  presso  il
comune  la  SCIA  in  suo  possesso  e   l'originale   dell'eventuale
concessione del posteggio per il periodo di sospensione.