Art. 15 Sospensione e decadenza dell'attivita' 1. Nei casi previsti dall'art. 58, comma 2, della legge provinciale, la sospensione dell'attivita' relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche e' disposta da parte del comune che ha adottato i provvedimenti sanzionatori ed e' efficace limitatamente al territorio del comune medesimo. La continuazione dell'attivita' di vendita nel territorio comunale durante il periodo della sospensione costituisce esercizio di attivita' di vendita non autorizzata ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge provinciale. 2. Nei casi di accertata irregolarita' del DURC o della certificazione di regolarita' contributiva annualmente acquisiti, il comune dispone la sospensione dell'attivita' fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione. Nel caso in cui la posizione non venga regolarizzata entro i successivi 180 giorni, il comune adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di revoca della concessione di posteggio e dispone il ritiro definitivo dei rispettivi titoli. Il titolare e' tenuto a depositare presso il comune la SCIA in suo possesso e l'originale dell'eventuale concessione del posteggio per il periodo di sospensione.