Art. 16 Condizioni e limiti per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche 1. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e dell'attivita' di vendita di prodotti agricoli, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), non e' consentito sostare nello stesso punto per piu' di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra di loro almeno cinquecento metri. 2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione di questo regolamento, la sosta su area pubblica per un periodo di tempo superiore a due ore nel medesimo punto o lo spostamento della merce o del mezzo mobile ad una distanza inferiore a cinquecento metri, costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale non autorizzata ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge provinciale.