Art. 16 
 
                 Condizioni e limiti per l'esercizio 
            dell'attivita' di commercio su aree pubbliche 
 
  1. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in
forma itinerante e dell'attivita' di vendita di prodotti agricoli, in
forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228 (Orientamento e modernizzazione del  settore  agricolo,  a  norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo  2001,  n.  57),  non  e'  consentito
sostare nello stesso punto per piu' di un'ora al giorno. Per punto si
intende la superficie occupata durante la  sosta.  Le  soste  possono
essere fatte solo in punti che distano fra di loro almeno cinquecento
metri. 
  2. Ferma  restando  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
prevista per la violazione di questo regolamento, la  sosta  su  area
pubblica per un periodo di tempo superiore a  due  ore  nel  medesimo
punto o lo spostamento della merce o del mezzo mobile ad una distanza
inferiore a cinquecento metri, costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale non autorizzata ai sensi dell'art.  53,  comma  1,  della
legge provinciale.