Art. 17 
 
                               Mercati 
 
  1. Il funzionamento dei mercati e' regolato dai comuni con apposita
disciplina  approvata  in   conformita'   agli   indirizzi   generali
deliberati dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 16,  comma  1,
della legge provinciale. 
  2. La concessione del posteggio non puo'  essere  ceduta  a  nessun
titolo se non con l'azienda commerciale.