Art. 17 Mercati 1. Il funzionamento dei mercati e' regolato dai comuni con apposita disciplina approvata in conformita' agli indirizzi generali deliberati dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale. 2. La concessione del posteggio non puo' essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.