Art. 18 
 
               Revoca della concessione del posteggio 
 
  1. La concessione del posteggio nei mercati periodici  e'  revocata
qualora il concessionario sia assente dal posteggio  per  un  periodo
superiore ad un anno se trattasi di  mercato  periodico  a  frequenza
annuale, pari alla durata del periodo di svolgimento del mercato  nel
caso di mercato periodico stagionale.  Le  disposizioni  previste  da
questo comma si applicano anche ai posteggi isolati. 
  2. La concessione del posteggio nei mercati  saltuari  e'  revocata
qualora il concessionario sia  assente  dal  posteggio  in  tutte  le
giornate di svolgimento del mercato previste nel corso dell'anno. 
  3. Le assenze previste dai commi 1 e 2 non sono computate  ai  fini
della revoca quando derivano dalla partecipazione ad un altro mercato
nel quale lo stesso  soggetto  risulti  titolare  di  concessione  di
posteggio oppure dipendono da cause non imputabili al  concessionario
del posteggio regolarmente documentate o,  limitatamente  all'assenza
prevista dal comma 2, quando il concessionario  abbia  comunicato  al
comune  la  propria  assenza  almeno  quindici  giorni  prima   dello
svolgimento del mercato saltuario. Per i fini di questo articolo  non
sono  altresi'  computati   i   periodi   di   sospensione   disposti
dall'autorita' competente per la violazione delle disposizioni  della
legge provinciale e di questo regolamento. 
  4. Nei casi di sospensione o di revoca previsti dall'art. 16, comma
3, della legge provinciale, il posteggio sostitutivo non  puo'  avere
una superficie inferiore a quella del posteggio sospeso o revocato ed
e'  localizzato,  possibilmente,  in  conformita'  delle  scelte  del
concessionario. In attesa dell'assegnazione del nuovo  posteggio,  il
concessionario ha facolta' di esercitare  l'attivita'  nell'area  che
ritiene piu' adatta, della medesima superficie del posteggio  sospeso
o revocato, nel rispetto delle limitazioni e dei divieti imposti  per
motivi di polizia stradale o di carattere  igienico-sanitario  o  per
altri motivi di pubblico interesse. 
  5. Fatto salvo  quanto  disposto  dal  comma  4,  la  revoca  della
concessione comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita'  e  la
cessazione degli effetti della SCIA.