Art. 18 Revoca della concessione del posteggio 1. La concessione del posteggio nei mercati periodici e' revocata qualora il concessionario sia assente dal posteggio per un periodo superiore ad un anno se trattasi di mercato periodico a frequenza annuale, pari alla durata del periodo di svolgimento del mercato nel caso di mercato periodico stagionale. Le disposizioni previste da questo comma si applicano anche ai posteggi isolati. 2. La concessione del posteggio nei mercati saltuari e' revocata qualora il concessionario sia assente dal posteggio in tutte le giornate di svolgimento del mercato previste nel corso dell'anno. 3. Le assenze previste dai commi 1 e 2 non sono computate ai fini della revoca quando derivano dalla partecipazione ad un altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio oppure dipendono da cause non imputabili al concessionario del posteggio regolarmente documentate o, limitatamente all'assenza prevista dal comma 2, quando il concessionario abbia comunicato al comune la propria assenza almeno quindici giorni prima dello svolgimento del mercato saltuario. Per i fini di questo articolo non sono altresi' computati i periodi di sospensione disposti dall'autorita' competente per la violazione delle disposizioni della legge provinciale e di questo regolamento. 4. Nei casi di sospensione o di revoca previsti dall'art. 16, comma 3, della legge provinciale, il posteggio sostitutivo non puo' avere una superficie inferiore a quella del posteggio sospeso o revocato ed e' localizzato, possibilmente, in conformita' delle scelte del concessionario. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, il concessionario ha facolta' di esercitare l'attivita' nell'area che ritiene piu' adatta, della medesima superficie del posteggio sospeso o revocato, nel rispetto delle limitazioni e dei divieti imposti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la revoca della concessione comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la cessazione degli effetti della SCIA.