Art. 19 Forme speciali di vendita al dettaglio 1. Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, la SCIA non e' richiesta nei casi di installazione di distributori automatici per la vendita non aperta al pubblico. 2. Per l'installazione di piu' distributori automatici per la vendita aperta al pubblico anche in luoghi diversi dello stesso comune da parte del medesimo soggetto e' consentita la presentazione di un'unica SCIA. L'installazione di nuovi distributori automatici e ogni variazione nella localizzazione degli stessi sono soggette a SCIA. 3. La cessazione di tutti o di parte dei distributori automatici installati, e' comunicata al comune competente per territorio.