Art. 19 
 
               Forme speciali di vendita al dettaglio 
 
  1. Fermi restando gli obblighi e  gli  adempimenti  previsti  dalla
normativa igienico-sanitaria, la SCIA non e' richiesta  nei  casi  di
installazione di distributori automatici per la vendita non aperta al
pubblico. 
  2. Per l'installazione  di  piu'  distributori  automatici  per  la
vendita aperta al pubblico  anche  in  luoghi  diversi  dello  stesso
comune da parte del medesimo soggetto e' consentita la  presentazione
di un'unica SCIA. L'installazione di nuovi distributori automatici  e
ogni variazione nella localizzazione degli  stessi  sono  soggette  a
SCIA. 
  3. La cessazione di tutti o di parte  dei  distributori  automatici
installati, e' comunicata al comune competente per territorio.