Art. 23 Disposizioni transitorie 1. Con riguardo ai complessi commerciali gia' attivati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio) aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, lettera d) della legge medesima, si applica quanto previsto dall'art. 11. La superficie di vendita e' quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali gia' attivati alla data del 24 maggio 2000, nel rispetto dei settori merceologici attivati a tale data. 2. Nei casi di provvedimenti di sospensione dell'attivita' del commercio su aree pubbliche per accertata irregolarita' del DURC o della certificazione di regolarita' contributiva gia' assunti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, si applica quanto previsto dal secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 15 e il termine dei 180 giorni decorre dalla predetta data. 3. I procedimenti relativi alle domande di trasferimento di grandi strutture di vendita, come definite con l'art. 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale, dall'interno all'esterno del centro commerciale presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi con le modalita' ed i termini previsti dall'art. 14, comma 8 del regolamento della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, intendendosi sostituiti gli strumenti di programmazione di cui all'art. 8, comma 1 e all'art. 3 della legge medesima, con i criteri provvisori di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 e successive modificazioni. 4. Fino alla data stabilita con la deliberazione prevista dagli articoli 11 e 13 della legge provinciale, per quanto riguarda l'apertura ed il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio non trova applicazione l'art. 10 e continua ad applicarsi quanto previsto dall'art. 6, comma 2 della deliberazione della giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 e successive modificazioni. 5. Fino alla data di attivazione della banca dati unica degli esercizi pubblici, turistico-ricettivi e commerciali di cui all'art. 27-bis della legge provinciale n. 9 del 14 luglio 2000, i comuni trasmettono al servizio provinciale competente in materia di commercio, anche in modalita' telematica, l'elenco delle SCIA o delle comunicazioni pervenute e delle autorizzazioni rilasciate. Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 23 aprile 2013 Il vicepresidente F.F.: Pacher