Art. 23 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Con riguardo ai complessi commerciali gia' attivati alla data di
entrata in vigore della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4  (legge
provinciale  sul  commercio)  aventi  le   caratteristiche   previste
dall'art. 2, comma 1, lettera d) della  legge  medesima,  si  applica
quanto previsto dall'art. 11. La  superficie  di  vendita  e'  quella
risultante dalla somma delle  superfici  di  vendita  degli  esercizi
commerciali gia' attivati alla data del 24 maggio 2000, nel  rispetto
dei settori merceologici attivati a tale data. 
  2. Nei casi di  provvedimenti  di  sospensione  dell'attivita'  del
commercio su aree pubbliche per accertata irregolarita'  del  DURC  o
della certificazione di regolarita' contributiva  gia'  assunti  alla
data di entrata in vigore di questo regolamento,  si  applica  quanto
previsto dal secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art.  15  e  il
termine dei 180 giorni decorre dalla predetta data. 
  3. I procedimenti relativi alle domande di trasferimento di  grandi
strutture di vendita, come definite con l'art. 3, comma 1, lettera d)
della  legge  provinciale,  dall'interno   all'esterno   del   centro
commerciale presentate prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, sono conclusi con le  modalita'  ed  i  termini
previsti  dall'art.  14,  comma  8  del   regolamento   della   legge
provinciale  8  maggio  2000,  n.  4,  intendendosi  sostituiti   gli
strumenti di programmazione di cui all'art. 8, comma 1 e  all'art.  3
della legge medesima, con  i  criteri  provvisori  di  programmazione
urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della
giunta  provinciale  n.  177  del  4  febbraio  2011   e   successive
modificazioni. 
  4. Fino alla data stabilita con  la  deliberazione  prevista  dagli
articoli 11  e  13  della  legge  provinciale,  per  quanto  riguarda
l'apertura ed il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita
e di centri commerciali al dettaglio non trova applicazione l'art. 10
e continua ad applicarsi quanto previsto dall'art. 6, comma  2  della
deliberazione della giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio  2011  e
successive modificazioni. 
  5. Fino alla data di  attivazione  della  banca  dati  unica  degli
esercizi pubblici, turistico-ricettivi e commerciali di cui  all'art.
27-bis della legge provinciale n. 9 del  14  luglio  2000,  i  comuni
trasmettono  al  servizio  provinciale  competente  in   materia   di
commercio, anche in modalita' telematica, l'elenco delle SCIA o delle
comunicazioni pervenute e delle autorizzazioni rilasciate. 
  Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  «Bollettino  ufficiale»
della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Trento, 23 aprile 2013 
 
                                       Il vicepresidente F.F.: Pacher