Art. 3 Comunicazione delle modifiche soggettive 1. In caso di societa', associazioni o organismi collettivi, le variazioni del legale rappresentante, della persona preposta all'attivita' commerciale o dei soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sono comunicate al comune competente per territorio unitamente alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, rese dai soggetti interessati. 2. Se per qualsiasi causa, viene a mancare il legale rappresentante o il preposto, quando e' l'unico soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti per lo svolgimento dell'attivita', la comunicazione prevista dal comma 1 e' presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data dell'evento. Decorso inutilmente tale termine, l'esercizio dell'attivita' commerciale e' sospeso fino alla regolarizzazione.