Art. 3 
 
              Comunicazione delle modifiche soggettive 
 
  1. In caso di societa', associazioni  o  organismi  collettivi,  le
variazioni  del  legale  rappresentante,   della   persona   preposta
all'attivita' commerciale o dei  soggetti  individuati  dall'art.  2,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3  giugno  1998,
n.  252,  sono  comunicate  al  comune  competente   per   territorio
unitamente alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio circa il possesso dei requisiti previsti dall'art.  2,  comma
1, rese dai soggetti interessati. 
  2. Se per qualsiasi causa, viene a mancare il legale rappresentante
o il preposto, quando e' l'unico soggetto in possesso  dei  requisiti
professionali  previsti  per  lo   svolgimento   dell'attivita',   la
comunicazione prevista dal  comma  1  e'  presentata  entro  sessanta
giorni decorrenti dalla data dell'evento.  Decorso  inutilmente  tale
termine, l'esercizio dell'attivita' commerciale e' sospeso fino  alla
regolarizzazione.