Art. 4 Subingresso nell'attivita' di vendita 1. Chi subentra, per atto tra vivi o per causa di morte nella proprieta' o nella gestione dell'azienda puo' continuare nell'attivita' del dante causa se e' in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge provinciale e non e' ancora decorso il periodo massimo di sospensione previsto dall'art. 59 della legge provinciale; in tal caso, il subentrante presenta al comune competente per territorio una segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa), a seguito denominata SCIA, contenente il titolo di subentro e gli estremi di comunicazione di cessazione dell'attivita' presentata ai sensi dell'art. 5. 2. Chi subentra per causa di morte ed e' in possesso dei soli requisiti morali previsti dall'art. 5 della legge provinciale puo' continuare l'attivita' del dante causa a titolo provvisorio a seguito di comunicazione al comune competente per territorio corredata di dichiarazione di assenso da parte di tutti gli eventuali eredi. Entro sei mesi decorrenti dalla data di apertura della successione il subentrante presenta al comune competente per territorio una SCIA con la quale dichiara il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 della legge provinciale o nomina un preposto in possesso di tali requisiti. 3. In caso di subingresso, l'attivita' non puo' essere svolta fino alla presentazione da parte del subentrante della SCIA o della comunicazione rispettivamente previste dai commi 1 e 2. 4. Il subingresso nella gestione o nella proprieta' dell'azienda per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio, comporta anche il trasferimento della concessione del posteggio medesimo e dei titoli di priorita' nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. La SCIA per il subingresso e' presentata contestualmente alla domanda di volturazione della concessione di suolo pubblico e deve comprendere anche la data o le date di svolgimento del commercio su area pubblica in relazione alle quali e' stata rilasciata la concessione. 5. Il subingresso nella gestione o nella proprieta' dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorita' nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 4 della legge provinciale tali titoli sono sempre collegati alla autorizzazione o alla SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti. 6. Il subingresso nella proprieta' o nella gestione dell'azienda non puo' essere limitato ad uno solo dei settori merceologici per i quali l'azienda e' autorizzata ad esercitare l'attivita' commerciale in un esercizio di vendita o su area pubblica. 7. Il subingresso nella proprieta' o nella gestione dell'azienda non e' consentito durante i periodi nei quali l'attivita' e' sospesa per effetto dell'adozione di provvedimenti sanzionatori. 8. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al proprietario che continua la gestione dell'azienda a seguito della cessazione dell'attivita' commerciale data in gestione.