Art. 4 
 
                Subingresso nell'attivita' di vendita 
 
  1. Chi subentra, per atto tra vivi  o  per  causa  di  morte  nella
proprieta'   o   nella   gestione   dell'azienda   puo'    continuare
nell'attivita' del dante  causa  se  e'  in  possesso  dei  requisiti
previsti dall'art. 5 della legge provinciale e non e' ancora  decorso
il periodo massimo di sospensione previsto dall'art. 59  della  legge
provinciale;  in  tal  caso,  il  subentrante  presenta   al   comune
competente per territorio  una  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale  30  novembre
1992, n. 23  (legge  provinciale  sull'attivita'  amministrativa),  a
seguito denominata SCIA, contenente  il  titolo  di  subentro  e  gli
estremi di comunicazione di cessazione dell'attivita'  presentata  ai
sensi dell'art. 5. 
  2. Chi subentra per causa di morte  ed  e'  in  possesso  dei  soli
requisiti morali previsti dall'art. 5 della  legge  provinciale  puo'
continuare l'attivita' del dante causa a titolo provvisorio a seguito
di comunicazione al comune competente  per  territorio  corredata  di
dichiarazione di assenso da parte di tutti gli eventuali eredi. Entro
sei mesi decorrenti dalla  data  di  apertura  della  successione  il
subentrante presenta al comune competente per territorio una SCIA con
la quale dichiara il possesso dei  requisiti  professionali  previsti
dall'art. 5 della legge provinciale o nomina un preposto in  possesso
di tali requisiti. 
  3. In caso di subingresso, l'attivita' non puo' essere svolta  fino
alla presentazione da  parte  del  subentrante  della  SCIA  o  della
comunicazione rispettivamente previste dai commi 1 e 2. 
  4. Il subingresso nella gestione o  nella  proprieta'  dell'azienda
per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio, comporta anche
il trasferimento della  concessione  del  posteggio  medesimo  e  dei
titoli di priorita' nell'assegnazione  del  posteggio  posseduti  dal
dante causa. La SCIA per il subingresso e' presentata contestualmente
alla domanda di volturazione della concessione di  suolo  pubblico  e
deve comprendere anche la data o le date di svolgimento del commercio
su area pubblica in relazione  alle  quali  e'  stata  rilasciata  la
concessione. 
  5. Il subingresso nella gestione o  nella  proprieta'  dell'azienda
per il commercio su aree pubbliche, comporta anche  il  trasferimento
dei titoli di priorita' nell'assegnazione del posteggio posseduti dal
dante causa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 4  della
legge  provinciale   tali   titoli   sono   sempre   collegati   alla
autorizzazione  o  alla  SCIA  in  base   alla   quale   sono   stati
originariamente acquisiti. 
  6. Il subingresso nella proprieta' o  nella  gestione  dell'azienda
non puo' essere limitato ad uno solo dei settori merceologici  per  i
quali l'azienda e' autorizzata ad esercitare l'attivita'  commerciale
in un esercizio di vendita o su area pubblica. 
  7. Il subingresso nella proprieta' o  nella  gestione  dell'azienda
non e' consentito durante i periodi nei quali l'attivita' e'  sospesa
per effetto dell'adozione di provvedimenti sanzionatori. 
  8. Le  disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano  anche  al
proprietario che continua la gestione dell'azienda  a  seguito  della
cessazione dell'attivita' commerciale data in gestione.