Art. 8 Esercizi di vendita al dettaglio 1. L'esercizio di vendita al dettaglio e' costituito da un'unita' immobiliare autonoma nella quale si svolge l'attivita' di vendita, fisicamente separata da altre unita' immobiliari contigue mediante pareti stabili chiuse su tutti i lati dal pavimento al soffitto o controsoffitto. 2. Se l'esercizio e' costituito da piu' locali, fra gli stessi devono sussistere uno o piu' collegamenti diretti tali da consentire l'agevole transito del pubblico fra i diversi locali mediante atri o corridoi. Nel caso di esercizio con piu' locali situati su piani diversi il collegamento diretto deve essere assicurato a mezzo di scale interne e eventualmente anche di ascensori. 3. Se piu' esercizi sono ubicati nella medesima struttura edilizia e non si configurano come centro commerciale al dettaglio, ciascuno di essi deve avere accesso e servizio di cassa autonomo rispetto agli altri ed essere separato dagli stessi mediante pareti stabili dal pavimento fino al soffitto o controsoffitto. 4. Nello stesso esercizio non e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di vendita al dettaglio mediante piu' autorizzazioni di commercio al dettaglio o segnalazioni certificate di inizio attivita', fatta esclusione per le rivendite di riviste e giornali e per le rivendite di generi di monopolio, anche gestite da soggetti diversi. 5. L'esercizio congiunto negli stessi locali della attivita' di commercio al dettaglio e di quella della somministrazione di alimenti e bevande o artigianale e' consentito, anche a soggetti diversi, nel rispetto della disciplina prevista per detti settori, delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di quelle urbanistico-edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso e sugli spazi minimi di parcheggio; in tali casi nella superficie di vendita dell'esercizio commerciale al dettaglio non e' compresa quella destinata allo svolgimento delle predette attivita'. 6. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attivita' commerciale di cui all'art. 2, commi 1 e 2 ed il rispetto dei requisiti igienico sanitari, nell'esercizio commerciale e' ammessa la vendita di prodotti e merci non appartenenti al settore merceologico oggetto della SCIA o dell'autorizzazione, senza modifica del settore merceologico, se gli stessi non occupano una superficie di vendita superiore al 1 per cento della superficie di vendita complessiva dell'esercizio medesimo. Ai fini di questo comma, la vendita dei prodotti e delle merci non appartenenti al settore merceologico oggetto della SCIA o dell'autorizzazione e' subordinata alla preventiva comunicazione al comune competente per territorio con l'indicazione della superficie occupata dai prodotti. Alla comunicazione e' allegata, se necessario, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.