Art. 8 
 
                  Esercizi di vendita al dettaglio 
 
  1. L'esercizio di vendita al dettaglio e' costituito  da  un'unita'
immobiliare autonoma nella quale si svolge  l'attivita'  di  vendita,
fisicamente separata da altre unita'  immobiliari  contigue  mediante
pareti stabili chiuse su tutti i lati dal  pavimento  al  soffitto  o
controsoffitto. 
  2. Se l'esercizio e' costituito da  piu'  locali,  fra  gli  stessi
devono sussistere uno o piu' collegamenti diretti tali da  consentire
l'agevole transito del pubblico fra i diversi locali mediante atri  o
corridoi. Nel caso di esercizio con  piu'  locali  situati  su  piani
diversi il collegamento diretto deve essere  assicurato  a  mezzo  di
scale interne e eventualmente anche di ascensori. 
  3. Se piu' esercizi sono ubicati nella medesima struttura  edilizia
e non si configurano come centro commerciale al  dettaglio,  ciascuno
di essi deve avere accesso e servizio di cassa autonomo rispetto agli
altri ed essere separato dagli stessi  mediante  pareti  stabili  dal
pavimento fino al soffitto o controsoffitto. 
  4.  Nello  stesso  esercizio  non  e'  consentito  lo   svolgimento
dell'attivita' di vendita al dettaglio mediante  piu'  autorizzazioni
di commercio  al  dettaglio  o  segnalazioni  certificate  di  inizio
attivita', fatta esclusione per le rivendite di riviste e giornali  e
per le rivendite di generi di monopolio, anche  gestite  da  soggetti
diversi. 
  5. L'esercizio congiunto negli stessi  locali  della  attivita'  di
commercio al dettaglio e di quella della somministrazione di alimenti
e bevande o artigianale e' consentito, anche a soggetti diversi,  nel
rispetto della disciplina prevista per  detti  settori,  delle  norme
igienico-sanitarie, di sicurezza e  di  quelle  urbanistico-edilizie,
ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso e sugli spazi minimi  di
parcheggio; in tali casi nella superficie di  vendita  dell'esercizio
commerciale al  dettaglio  non  e'  compresa  quella  destinata  allo
svolgimento delle predette attivita'. 
  6.  Fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti  soggettivi   per
l'esercizio dell'attivita' commerciale di cui all'art. 2, commi 1 e 2
ed  il  rispetto  dei  requisiti  igienico  sanitari,  nell'esercizio
commerciale  e'  ammessa  la  vendita  di  prodotti   e   merci   non
appartenenti  al  settore   merceologico   oggetto   della   SCIA   o
dell'autorizzazione, senza modifica del settore merceologico, se  gli
stessi non occupano una superficie di  vendita  superiore  al  1  per
cento  della  superficie  di   vendita   complessiva   dell'esercizio
medesimo. Ai fini di questo comma, la vendita dei  prodotti  e  delle
merci non appartenenti al settore merceologico oggetto della  SCIA  o
dell'autorizzazione e' subordinata alla preventiva  comunicazione  al
comune competente per territorio con l'indicazione  della  superficie
occupata dai prodotti. Alla comunicazione e' allegata, se necessario,
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa  il  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.