Art. 9 
 
           Esercizio di vendita con pluralita' di reparti 
 
  1. Il titolare di un  esercizio  commerciale  organizzato  su  piu'
reparti, in  relazione  alla  gamma  dei  prodotti  trattati  o  alle
tecniche di prestazione del servizio impiegate, puo' affidare, con le
forme e con le modalita' previste dall'art. 2556 del  codice  civile,
tali reparti ad uno o piu' soggetti perche' li gestiscano in  proprio
per il periodo di tempo convenuto. 
  2. La superficie di vendita dei reparti affidati non puo'  superare
il  50  per  cento  della   superficie   complessiva   dell'esercizio
commerciale  ed  i  reparti  devono  avere   accesso   esclusivamente
attraverso l'esercizio medesimo. 
  3.  Nel  caso  di  affidamento  il  titolare   ne   da   preventiva
comunicazione al  comune  competente  per  territorio  indicando  gli
estremi dell'atto di affidamento  e  allegando  una  planimetria  dei
locali di vendita con l'esatta individuazione del reparto affidato in
gestione e la relativa superficie. Il gestore del reparto di  vendita
deve essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'art.  5  della
legge provinciale. Il titolare comunica al comune  anche  l'eventuale
cessazione dell'affidamento. 
  4. L'affidamento di reparti non costituisce caso di subingresso.