Art. 9 Esercizio di vendita con pluralita' di reparti 1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su piu' reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, puo' affidare, con le forme e con le modalita' previste dall'art. 2556 del codice civile, tali reparti ad uno o piu' soggetti perche' li gestiscano in proprio per il periodo di tempo convenuto. 2. La superficie di vendita dei reparti affidati non puo' superare il 50 per cento della superficie complessiva dell'esercizio commerciale ed i reparti devono avere accesso esclusivamente attraverso l'esercizio medesimo. 3. Nel caso di affidamento il titolare ne da preventiva comunicazione al comune competente per territorio indicando gli estremi dell'atto di affidamento e allegando una planimetria dei locali di vendita con l'esatta individuazione del reparto affidato in gestione e la relativa superficie. Il gestore del reparto di vendita deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge provinciale. Il titolare comunica al comune anche l'eventuale cessazione dell'affidamento. 4. L'affidamento di reparti non costituisce caso di subingresso.