Allegato 
 
Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al   decreto   del
  Presidente  della  Regione  n.  23  dicembre  2011,  n.  0312/Pres.
  (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione  di
  contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85  e  86,  della  legge
  regionale dell'11 agosto 2011, n. 11  a  sostegno  di  progetti  di
  imprenditoria femminile). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento   apporta   alcune   modifiche   ed
integrazioni al regolamento concernente criteri e  modalita'  per  la
concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e  86  della
legge regionale dell'11 agosto 2011, n 11 a sostegno di  progetti  di
imprenditoria femminile emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0312/Pres. del 23 dicembre 2011. 
 
                               Art. 2. 
 
 
Inserimento dell'art. 1-bis al decreto del Presidente  della  Regione
                             n. 312/2011 
 
    1. Dopo l'articolo i e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Delega di funzioni ad  Unioncamere  FVG).  -  1.  Ai
sensi dell'art. 2, comma 35, della  legge  regionale  dell'11  agosto
2011,  n.  11  (Assestamento  del  bilancio  2011  e   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007), i contributi di cui  all'art.  1sono  concessi
tramite delega all'Unione Regionale delle  Camere  di  commercio  del
Friuli-Venezia Giulia di seguito «Unioncamere FVG.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Modifiche all'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) nuova impresa: l'impresa iscritta da meno di un anno al
registro  delle  imprese,  le  cui  quote  non  siano   detenute   in
maggioranza da altre imprese, ovvero che non  siano  state  istituite
nel quadro di una concentrazione o di una trasformazione  di  impresa
gia' esistente ovvero di una  ristrutturazione  e  non  costituiscano
creazione di ramo d'azienda;»; 
      b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
      «f-bis) ufficio competente: ufficio  individuato  compiutamente
nella nota informativa di cui all'art. 11, comma 5, lettera c).». 
 
                               Art. 4. 
 
 
Modifiche all'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo le parole «Sono  beneficiarie  dei  contributi  le»  e'
inserita la parola «nuove». 
 
                               Art. 5. 
 
 
Modifiche all'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1. Al comma 2 dell'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il punto 4) della lettera a) e' sostituito dal seguente: 
        «4) beni immateriali: diritti di  licenza  e  software  anche
mediante abbonamento, brevetti, know how;»; 
      b) al punto 8) della lettera a) dopo le parole  «dell'impresa,»
sono inserite le parole «comprese le spese per  l'eventuale  insegna,
creazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa,»; 
      c) il punto 2) della lettera b) e' sostituito dal seguente: 
        «2) spese connesse  ai  necessari  adempimenti  previsti  per
legge per l'avvio dell'attivita' d'impresa,  nonche'  spese  inerenti
all'eventuale redazione del business pian,  comunque  nel  limite  di
spesa   massima   di   10.000,00   euro;   tali    spese    risultano
dettagliatamente  descritte  nella  relativa  fattura   o   documento
contabile   equivalente,   oppure   con   relazione   allegata   alla
rendicontazione;»; 
      d) i punti 2) e 3) della lettera c) sono soppressi; 
      e) alla fine del punto 5) della lettera c),  sono  aggiunte  le
parole «; qualora l'immobile non sia stato ancora individuato in sede
di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione e'
stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui
all'art. 12, comma 4». 
    2. Dopo il comma 5 dell'art. 8 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Sono altresi' ammesse  a  contributo  le  spese  connesse
all'attivita' di certificazione della  spesa,  di  cui  all'art.  16,
comma 1-bis, nel limite massimo di 1.000 euro.». 
 
                               Art. 6. 
 
 
Modifiche all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1. Alla fine del comma 2, dell'art. 9, sono aggiunte le  seguenti
parole  «qualora  i  rapporti  giuridici  cosi'  instaurati  assumano
rilevanza ai fini della concessione dei contributi». 
    2. Alla fine del comma 3 dell'art. 9, dopo la  lettera  I),  sono
aggiunte le seguenti lettere: 
    «I-bis) condizionatori,  a  meno  che  non  siano  ricompresi  in
interventi di adeguamento o ristrutturazione; 
    I-ter) corrispettivi per  l'avviamento  commerciale  dell'azienda
rilevata; 
    I-quater) corrispettivi  per  acquisizione  o  affitto  del  ramo
d'azienda». 
 
                               Art. 7. 
 
 
Modifiche all'art. 11 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le domande sono redatte secondo lo schema e la modulistica di
cui al comma 5 e sono  presentate  su  base  provinciale  all'ufficio
competente.». 
    2. Il comma 2 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le domande sono presentate  nel  periodo  di  apertura  dello
sportello indicato dalla Giunta regionale su proposta  dell'assessore
alle  attivita'   produttive   in   relazione   alle   disponibilita'
finanziarie. Per le domande presentate secondo le modalita'  previste
dal comma 3, lettera a), il termine  iniziale  per  la  presentazione
delle domande decorre dalle ore 9,15  del  giorno  previsto.  Per  le
domande presentate con le altre modalita'  il  rispetto  del  termine
iniziale per la presentazione della domanda e' attestato  dal  timbro
di arrivo apposto dal protocollo dell'ufficio competente. Il  termine
che  scade  in  un  giorno  festivo  e'  prorogato  al  primo  giorno
lavorativo   seguente.   Sono   ammesse    le    domande    pervenute
successivamente purche'  inviate  a  mezzo  raccomandata  o  corriere
espresso nazionale «Postacelerei plus» entro la scadenza del  termine
(fa fede il timbro postale)  e  pervenute  entro  i  quindici  giorni
successivi a tale scadenza. Le domande presentate  al  di  fuori  dei
termini  indicati  sono  archiviate  e  dell'archiviazione  e'   data
tempestiva notizia all'impresa.». 
    3. Il comma 3 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Unioncamere FVG individua le modalita' di presentazione della
domanda tra le seguenti: 
      a) posta elettronica certificata  (PEC),  in  conformita'  alle
norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda,  sottoscritta  con
firma digitale e corredata dalla documentazione indicata nelle  linee
guida,  viene  inoltrata  all'indirizzo   di   PEC   individuato   da
Unioncamere FVG; 
      b) consegna a mano; 
      c) posta ordinaria o corriere espresso privato; 
      d) raccomandata; 
      e) corriere espresso nazionale «Postacelerei plus». 
    4. Dopo il comma 3 dell'art. 11 e' inserito il seguente: 
    «1-bis) Ciascuna impresa presenta una sola domanda.». 
    5. Il comma 5 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Sono pubblicati nel  sito  www.regionefvg.it,  nella  sezione
dedicata al settore industriale, e sul sito di Unioncamere FVG: 
      a)  lo  schema  di  domanda  e  la  modulistica   di   corredo,
predisposti da Unioncamere FVG; 
      b) le linee guida per la redazione della domanda; 
      c) le modalita' di presentazione della domanda  individuate  ai
sensi del comma 3; 
      d)  la   nota   informativa   recante   le   informazioni   sul
procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della  legge  regionale
n. 7/2000, nonche' le modalita' di trattamento dei dati ai sensi  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali).». 
 
                               Art. 8. 
 
 
Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della  Regionale  n.
                              312/2011 
 
    1. Prima del comma 1 dell'art. 12, sono inseriti i seguenti: 
    «1-ante. Le risorse annuali a disposizione sono ripartite su base
provinciale  da  Unioncamere  FVG.  Il  riparto  viene   operato   in
proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al  Registro
delle  imprese  di  ciascuna  Camera  di  commercio  al  31  dicembre
dell'anno precedente alla comunicazione dei  dati  di  cui  al  comma
1-ante-bis,  mediante  autonomo  atto  da  adottarsi  in  base   alle
competenze statutariamente stabilite. 
    1-ante-bis. Per il riparto di cui al  comma  1-ante,  Unioncamere
FVG acquisisce, entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati
trasmessi dai singoli enti camerali, il numero delle  imprese  attive
al  31  dicembre   dell'anno   precedente   sui   quattro   territori
provinciali. 
    1-ante-ter II riparto di cui al comma 1  per  l'anno  2013  viene
effettuato sulla base del numero delle imprese attive presso ciascuna
Camera di commercio alla data del 1° settembre 2012.». 
    2. Al comma 1  dell'art.  12,  dopo  la  parola  «istruite»  sono
aggiunte le parole «su base provinciale». 
    3. Il comma 2 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: 
    «2. La concessione delle risorse e' disposta su base  provinciale
nel rispetto dell'ordine 
    cronologico di presentazione delle domande, attestato dal  numero
di protocollo assegnato 
    dall'ufficio competente ed eventuali risorse derivanti  anche  da
rinunce, revoche o economie di spesa possono essere utilizzate per le
domande  non  finanziate  per  carenza  di   risorse   nel   rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione.». 
    4. Al comma 7 dell'art. 12, le  parole  «L'Amministrazione»  sono
sostituite dalle  parole  «Ai  sensi  dell'art.  16-bis  della  legge
regionale n. 7/2000 l'ufficio competente,». 
 
                               Art. 9. 
 
 
Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della  Regionale  n.
                              312/2011 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  13,  dopo  la  parola  «concesso»  sono
aggiunte» le parole «su base provinciale». 
    2. Al comma 2 dell'art. 13, le  parole  «L'Amministrazione»  sono
sostituite dalle parole «L'ufficio competente». 
 
                              Art. 10. 
 
 
Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente  della  Regionale  n.
                              312/2011 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le imprese avviano il progetto successivamente al  giorno  di
presentazione della domanda oppure al giorno di inoltro della  stessa
purche' inviata a mezzo  raccomandata,  corriere  espresso  nazionale
«Postacelerei plus» o tramite posta elettronica certificata (PEC) ove
una o piu'  di  tali  modalita'  siano  state  individuate  ai  sensi
dell'art. 11, comma 3 e comunque entro 6  mesi  dal  ricevimento  del
decreto di concessione.». 
 
                              Art. 11. 
 
 
Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della  Regionale  n.
                              312/2011 
 
    1. Alla fine del comma 1, dell'art. 15, sono aggiunte le seguenti
parole «, e sul sito di Unioncamere FVG». 
    2. Al comma 3 dell'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) le parole «al  seguente  indirizzo  di  PEC:
attivita.produttive@certregione.fvg.it» sono sostituite dalle  parole
«all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG; »; 
      b)  alla  lettera  b)  le  parole  «dall'Amministrazione»  sono
sostituite  dalle  parole  «dall'ufficio  competente»  e  la   parola
«consegnato» e' sostituita dalla parola «pervenuto». 
    3. Al comma 4 dell'art. 15, dopo  la  parola  «industriale»  sono
aggiunte le parole «, e sul sito di Unioncamere FVG». 
    4. Alla lettera a) del comma 4, dell'art. 15 le parole «approvati
con  decreto  del  direttore  centrale  attivita'  produttive»   sono
sostituite dalle parole «predisposti da Unioncamere FVG;». 
 
                              Art. 12. 
 
 
Modifiche all'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis) Ai  sensi  dell'art.  41-bis  della  legge  regionale  n.
7/2000, i soggetti beneficiari possono  avvalersi  dell'attivita'  di
certificazione della spesa.». 
    2. Al comma 5 dell'art. 16, le  parole  «L'Amministrazione»  sono
sostituite dalle parole «L'ufficio competente». 
    3. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 16,  sono  soppresse  le
parole «anche tramite assegni,». 
    4. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 16, dopo le  parole  «in
contanti,» sono inserite le parole «o tramite assegno,». 
    5. Al comma 12 dell'art.  16,  le  parole  «il  responsabile  del
procedimento» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente». 
    6. Al comma 13 dell'art. 16, sono  soppresse  le  parole  «,  nel
limite massimo del 20% rispetto al preventivo ammesso,». 
    7.  Al   comma   14   dell'art.   16,   all'inizio,   le   parole
«L'Amministrazione»   sono   sostituite   dalle   parole   «L'ufficio
competente». 
 
                              Art. 13. 
 
 
Modifiche all'art. 17 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1.  Al   comma   1   dell'art.   17,   alla   fine,   le   parole
«dell'Amministrazione» sono  sostituite  dalle  parole  «dell'ufficio
competente». 
    2. Al comma 3 dell'art. 17 dopo la parola «erogato» sono inserite
le parole «entro novanta giorni» ed alla  fine  le  parole  «,  nella
sezione dedicata al  settore  industriale,»  sono  soppresse  e  sono
aggiunte le parole «e di Unioncamere FVG.». 
    3. Dopo il comma 3 dell'art. 17, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis) Ove la  domanda  di  erogazione  in  via  anticipata  sia
ritenuta  irregolare  o  incompleta,  l'ufficio  competente  ne   da'
comunicazione all'interessato indicandone le cause  e  assegnando  un
termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione
o  all'integrazione.  E'  consentita  la  richiesta  di  proroga  del
termine, per un periodo massimo di trenta giorni,  a  condizione  che
sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.». 
 
                              Art. 14. 
 
 
Modifica all'art. 18 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1.  Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  18,  le   parole
«l'Amministrazione»   sono   sostituite   dalle   parole   «l'ufficio
competente». 
 
                              Art. 15. 
 
 
Modifica all'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1. Al comma 3 dell'art. 19, le  parole  «L'Amministrazione»  sono
sostituite dalle parole «L'ufficio competente». 
 
                              Art. 16. 
 
 
Modifiche all'art. 20 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1.  Alla  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  20,  le   parole
«all'Amministrazione»  sono  sostituite  dalle  parole   «all'ufficio
competente»  e  la  parola  «oggetti»  e'  sostituita  dalla   parola
«oggetto». 
    2. Ai commi 5 e 6 dell'art.  20,  le  parole  «l'Amministrazione»
sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente». 
 
                              Art. 17. 
 
 
Modifica all'art. 21 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 21, le  parole  «l'Amministrazione»  sono
sostituite dalle parole «l'ufficio competente». 
 
                              Art. 18. 
 
 
Modifiche all'art. 22 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              312/2011 
 
    1. Alla fine del comma 3, dell'art. 22, sono aggiunte  le  parole
«, e sul sito di Unioncamere FVG», 
    2. Al comma 4 dell'art. 22, le parole  «l'Amministrazione»,  sono
sostituite dalle parole «l'ufficio competente». 
    3. Alla fine del comma 4, dell'art. 22, sono aggiunte le seguenti
parole «, In entrambi i casi il provvedimento definitivo  conseguente
alla  domanda  di  subentro  interviene   entro   90   giorni   dalla
presentazione della domanda medesima». 
 
                              Art. 19. 
 
 
Inserimento dell'art. 23-bis al decreto del Presidente della  Regione
                             n. 312/2011 
 
    1. Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente: 
    «Art. 23-bis (Programmazione comunitaria). - 1.  Le  disposizioni
del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di regimi
di   aiuto   per   l'imprenditoria   femminile   nel   quadro   della
programmazione dei  fondi  strutturali  comunitari  con  l'osservanza
delle  condizioni  previste  dalla  normativa  comunitaria   relativa
all'utilizzo dei fondi medesimi. 
    2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei  fondi
strutturali comunitari, e' fatta salva la possibilita'  di  prevedere
nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1,
fermo restando il rispetto delle regole  fissate  per  il  regime  de
minimis dal regolamento (CE) n. 1998/2006.». 
 
                              Art. 20. 
 
 
inserimento dell'art. 23-ter al decreto del Presidente della  Regione
                             n. 312/2011 
 
    1. Dopo l'art. 23-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 23-ter (Fondi statali, programma  attuativo  regionale  del
fondo per lo sviluppo e la coesione e piano di azione e coesione).  -
1. Le disposizioni  del  presente  regolamento  trovano  applicazione
anche in caso di emanazione di provvedimenti attuativi per regimi  di
aiuto per l'imprenditoria femminile nel quadro di fondi statali,  del
programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione
(PAR FSC) e del piano di azione e coesione  (PAC),  con  l'osservanza
delle condizioni previste dalla normativa relativa  all'utilizzo  dei
fondi medesimi. 
    2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei  fondi
statali e PAR FSC, e' fatta salva la possibilita'  di  prevedere  nei
provvedimenti   attuativi   opportune   deroghe   alle   disposizioni
richiamate dal comma 1,  fermo  restando  il  rispetto  delle  regole
fissate per il regime de minimis dal regolamento (CE) n. 1998/2006.». 
 
                              Art. 21. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Le modifiche di cui al presente regolamento si applicano  alle
domande presentate dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per
le seguenti disposizioni che si applicano anche  ai  procedimenti  in
corso: 
      a) art. 5, comma 1, lettere a) e b); 
      b) art. 6, comma 2; 
      c) art. 12, commi 3 e 4, limitatamente alle  spese  non  ancora
sostenute alla data di pubblicazione del presente regolamento. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo