Allegato Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86, della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento apporta alcune modifiche ed integrazioni al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale dell'11 agosto 2011, n 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0312/Pres. del 23 dicembre 2011. Art. 2. Inserimento dell'art. 1-bis al decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Dopo l'articolo i e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Delega di funzioni ad Unioncamere FVG). - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), i contributi di cui all'art. 1sono concessi tramite delega all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia di seguito «Unioncamere FVG.». Art. 3. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Al comma 1 dell'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) nuova impresa: l'impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una trasformazione di impresa gia' esistente ovvero di una ristrutturazione e non costituiscano creazione di ramo d'azienda;»; b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) ufficio competente: ufficio individuato compiutamente nella nota informativa di cui all'art. 11, comma 5, lettera c).». Art. 4. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Al comma 1 dell'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «Sono beneficiarie dei contributi le» e' inserita la parola «nuove». Art. 5. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Al comma 2 dell'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto 4) della lettera a) e' sostituito dal seguente: «4) beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know how;»; b) al punto 8) della lettera a) dopo le parole «dell'impresa,» sono inserite le parole «comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa,»; c) il punto 2) della lettera b) e' sostituito dal seguente: «2) spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attivita' d'impresa, nonche' spese inerenti all'eventuale redazione del business pian, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; tali spese risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione;»; d) i punti 2) e 3) della lettera c) sono soppressi; e) alla fine del punto 5) della lettera c), sono aggiunte le parole «; qualora l'immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione e' stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'art. 12, comma 4». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 8 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Sono altresi' ammesse a contributo le spese connesse all'attivita' di certificazione della spesa, di cui all'art. 16, comma 1-bis, nel limite massimo di 1.000 euro.». Art. 6. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Alla fine del comma 2, dell'art. 9, sono aggiunte le seguenti parole «qualora i rapporti giuridici cosi' instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi». 2. Alla fine del comma 3 dell'art. 9, dopo la lettera I), sono aggiunte le seguenti lettere: «I-bis) condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione; I-ter) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata; I-quater) corrispettivi per acquisizione o affitto del ramo d'azienda». Art. 7. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande sono redatte secondo lo schema e la modulistica di cui al comma 5 e sono presentate su base provinciale all'ufficio competente.». 2. Il comma 2 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: «2. Le domande sono presentate nel periodo di apertura dello sportello indicato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attivita' produttive in relazione alle disponibilita' finanziarie. Per le domande presentate secondo le modalita' previste dal comma 3, lettera a), il termine iniziale per la presentazione delle domande decorre dalle ore 9,15 del giorno previsto. Per le domande presentate con le altre modalita' il rispetto del termine iniziale per la presentazione della domanda e' attestato dal timbro di arrivo apposto dal protocollo dell'ufficio competente. Il termine che scade in un giorno festivo e' prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Sono ammesse le domande pervenute successivamente purche' inviate a mezzo raccomandata o corriere espresso nazionale «Postacelerei plus» entro la scadenza del termine (fa fede il timbro postale) e pervenute entro i quindici giorni successivi a tale scadenza. Le domande presentate al di fuori dei termini indicati sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia all'impresa.». 3. Il comma 3 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: «3. Unioncamere FVG individua le modalita' di presentazione della domanda tra le seguenti: a) posta elettronica certificata (PEC), in conformita' alle norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione indicata nelle linee guida, viene inoltrata all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG; b) consegna a mano; c) posta ordinaria o corriere espresso privato; d) raccomandata; e) corriere espresso nazionale «Postacelerei plus». 4. Dopo il comma 3 dell'art. 11 e' inserito il seguente: «1-bis) Ciascuna impresa presenta una sola domanda.». 5. Il comma 5 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: «5. Sono pubblicati nel sito www.regionefvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale, e sul sito di Unioncamere FVG: a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, predisposti da Unioncamere FVG; b) le linee guida per la redazione della domanda; c) le modalita' di presentazione della domanda individuate ai sensi del comma 3; d) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000, nonche' le modalita' di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).». Art. 8. Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regionale n. 312/2011 1. Prima del comma 1 dell'art. 12, sono inseriti i seguenti: «1-ante. Le risorse annuali a disposizione sono ripartite su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto viene operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio al 31 dicembre dell'anno precedente alla comunicazione dei dati di cui al comma 1-ante-bis, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite. 1-ante-bis. Per il riparto di cui al comma 1-ante, Unioncamere FVG acquisisce, entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati trasmessi dai singoli enti camerali, il numero delle imprese attive al 31 dicembre dell'anno precedente sui quattro territori provinciali. 1-ante-ter II riparto di cui al comma 1 per l'anno 2013 viene effettuato sulla base del numero delle imprese attive presso ciascuna Camera di commercio alla data del 1° settembre 2012.». 2. Al comma 1 dell'art. 12, dopo la parola «istruite» sono aggiunte le parole «su base provinciale». 3. Il comma 2 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: «2. La concessione delle risorse e' disposta su base provinciale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo assegnato dall'ufficio competente ed eventuali risorse derivanti anche da rinunce, revoche o economie di spesa possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.». 4. Al comma 7 dell'art. 12, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «Ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000 l'ufficio competente,». Art. 9. Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regionale n. 312/2011 1. Al comma 1 dell'art. 13, dopo la parola «concesso» sono aggiunte» le parole «su base provinciale». 2. Al comma 2 dell'art. 13, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente». Art. 10. Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regionale n. 312/2011 1. Il comma 1 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese avviano il progetto successivamente al giorno di presentazione della domanda oppure al giorno di inoltro della stessa purche' inviata a mezzo raccomandata, corriere espresso nazionale «Postacelerei plus» o tramite posta elettronica certificata (PEC) ove una o piu' di tali modalita' siano state individuate ai sensi dell'art. 11, comma 3 e comunque entro 6 mesi dal ricevimento del decreto di concessione.». Art. 11. Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regionale n. 312/2011 1. Alla fine del comma 1, dell'art. 15, sono aggiunte le seguenti parole «, e sul sito di Unioncamere FVG». 2. Al comma 3 dell'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole «al seguente indirizzo di PEC: attivita.produttive@certregione.fvg.it» sono sostituite dalle parole «all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG; »; b) alla lettera b) le parole «dall'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'ufficio competente» e la parola «consegnato» e' sostituita dalla parola «pervenuto». 3. Al comma 4 dell'art. 15, dopo la parola «industriale» sono aggiunte le parole «, e sul sito di Unioncamere FVG». 4. Alla lettera a) del comma 4, dell'art. 15 le parole «approvati con decreto del direttore centrale attivita' produttive» sono sostituite dalle parole «predisposti da Unioncamere FVG;». Art. 12. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 e' aggiunto il seguente: «1-bis) Ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, i soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attivita' di certificazione della spesa.». 2. Al comma 5 dell'art. 16, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente». 3. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 16, sono soppresse le parole «anche tramite assegni,». 4. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 16, dopo le parole «in contanti,» sono inserite le parole «o tramite assegno,». 5. Al comma 12 dell'art. 16, le parole «il responsabile del procedimento» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente». 6. Al comma 13 dell'art. 16, sono soppresse le parole «, nel limite massimo del 20% rispetto al preventivo ammesso,». 7. Al comma 14 dell'art. 16, all'inizio, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente». Art. 13. Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Al comma 1 dell'art. 17, alla fine, le parole «dell'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «dell'ufficio competente». 2. Al comma 3 dell'art. 17 dopo la parola «erogato» sono inserite le parole «entro novanta giorni» ed alla fine le parole «, nella sezione dedicata al settore industriale,» sono soppresse e sono aggiunte le parole «e di Unioncamere FVG.». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 17, e' aggiunto il seguente: «1-bis) Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.». Art. 14. Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 18, le parole «l'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente». Art. 15. Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Al comma 3 dell'art. 19, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente». Art. 16. Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 20, le parole «all'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «all'ufficio competente» e la parola «oggetti» e' sostituita dalla parola «oggetto». 2. Ai commi 5 e 6 dell'art. 20, le parole «l'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente». Art. 17. Modifica all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Al comma 1 dell'art. 21, le parole «l'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente». Art. 18. Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Alla fine del comma 3, dell'art. 22, sono aggiunte le parole «, e sul sito di Unioncamere FVG», 2. Al comma 4 dell'art. 22, le parole «l'Amministrazione», sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente». 3. Alla fine del comma 4, dell'art. 22, sono aggiunte le seguenti parole «, In entrambi i casi il provvedimento definitivo conseguente alla domanda di subentro interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima». Art. 19. Inserimento dell'art. 23-bis al decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente: «Art. 23-bis (Programmazione comunitaria). - 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di regimi di aiuto per l'imprenditoria femminile nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa all'utilizzo dei fondi medesimi. 2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, e' fatta salva la possibilita' di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime de minimis dal regolamento (CE) n. 1998/2006.». Art. 20. inserimento dell'art. 23-ter al decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 1. Dopo l'art. 23-bis e' inserito il seguente: «Art. 23-ter (Fondi statali, programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e piano di azione e coesione). - 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di provvedimenti attuativi per regimi di aiuto per l'imprenditoria femminile nel quadro di fondi statali, del programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) e del piano di azione e coesione (PAC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi. 2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi statali e PAR FSC, e' fatta salva la possibilita' di prevedere nei provvedimenti attuativi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime de minimis dal regolamento (CE) n. 1998/2006.». Art. 21. Norma transitoria 1. Le modifiche di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per le seguenti disposizioni che si applicano anche ai procedimenti in corso: a) art. 5, comma 1, lettere a) e b); b) art. 6, comma 2; c) art. 12, commi 3 e 4, limitatamente alle spese non ancora sostenute alla data di pubblicazione del presente regolamento. Art. 22. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo