Art. 2 
 
             Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 6/2013 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale  11  marzo  2013,  n.  6  (Misure
urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in
Abruzzo) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri  finanziari  derivanti
dall'attuazione dell'art. 3, stimati per il solo anno  2013  in  euro
428.000,00, si provvede: 
    a) con le risorse iscritte  nell'ambito  del  capitolo  di  spesa
08.01.016 - 141501, denominato «Aiuti  alla  marineria  pescarese  ex
art. 34 - commi 32 e 33 - del d.l. 18.10.2012, n. 179 convertito, con
modifiche, in legge 17.12.2012, n. 221» di euro 23.498,00; 
    b) con le  risorse  iscritte  sul  capitolo  di  spesa  di  nuova
istituzione   08.01.016   -   141502,   da   denominare   «Intervento
straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della
l.r. 11.3.2013, n. 6» di euro 404.502,00. 
  2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario  2013  sono
apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: 
    a) lo stanziamento del  capitolo  di  spesa  02.01.009 -  321907,
denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti  passive,  procedure
esecutive  ed  interessi  passivi  in  materia  di  ordinamento   del
personale» e' ridotto di euro 404.502,00; 
    b) lo stanziamento del  capitolo  di  spesa  08.01.016  -  141502
denominato«Intervento straordinario  in  favore  della  Marineria  di
Pescara - art. 4 della l.r. 11.3.2013, n. 6» e' incrementato di  euro
404.502,00.