Art. 2 Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 6/2013 1. L'art. 4 della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'art. 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede: a) con le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 08.01.016 - 141501, denominato «Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del d.l. 18.10.2012, n. 179 convertito, con modifiche, in legge 17.12.2012, n. 221» di euro 23.498,00; b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare «Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della l.r. 11.3.2013, n. 6» di euro 404.502,00. 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 - 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» e' ridotto di euro 404.502,00; b) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502 denominato«Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - art. 4 della l.r. 11.3.2013, n. 6» e' incrementato di euro 404.502,00.