Art. 2 
Modifica all'art. 26 della legge regionale 21 dicembre  2012,  n.  50
  (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013). 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale  n.  50/2012,
e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La Giunta regionale assume il provvedimento di cui all'art.
5-bis, lettere a), b) e  c),  della  legge  regionale  n.  29/1983  e
successive modificazioni ed integrazioni entro il 30 settembre  2013.
Decorso tale  termine  i  lavori  relativi  agli  interventi  di  cui
all'art.  6-bis,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  29/1983   e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  sono   sempre   soggetti
all'autorizzazione  sismica  di  cui  all'art.  94  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle
disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia)  e
successive modificazioni ed integrazioni.».