Art. 2 Modifica all'art. 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013). 1. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 50/2012, e' inserito il seguente: «2-bis. La Giunta regionale assume il provvedimento di cui all'art. 5-bis, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 30 settembre 2013. Decorso tale termine i lavori relativi agli interventi di cui all'art. 6-bis, comma 1, della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sempre soggetti all'autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.».