Art. 3 
 
                        Requisiti ed obblighi 
 
  1. Il medico specializzando assegnatario del  contratto  aggiuntivo
regionale, sottoscrive apposite clausole,  predisposte  dalla  Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto
di formazione specialistica di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 luglio 2007  "Definizione  schema  tipo  del
contratto  di  formazione  specialistica  dei  medici",   che   viene
conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge.