(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 19 marzo 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove azioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing, volte a favorire il benessere organizzativo e a preservare l'integrita' psico-fisica e relazionale della persona sul luogo di lavoro. 2. In particolare la Provincia, con le misure previste da questa legge, contrasta l'insorgenza e la diffusione di ogni forma reiterata e vessatoria di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo attuata dal datore di lavoro o da altro personale nei confronti di un lavoratore, idonea a comprometterne la salute, la professionalita' o la dignita'. 3. Per i fini del comma 1 la Provincia attua, in collaborazione con le parti sociali, con il coordinamento provinciale antimobbing previsto dall'art. 2 e con le strutture sanitarie e socio-sanitarie, azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, studio e assistenza. 4. Per le informazioni e i documenti formati in attuazione di questa legge e' garantita l'osservanza della riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.