Art. 2 
 
                Coordinamento provinciale antimobbing 
 
  1. Per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 1 e al fine
di promuovere  azioni  e  un  confronto  coordinato  tra  i  soggetti
coinvolti nelle azioni di prevenzione e  contrasto  del  mobbing,  la
Provincia istituisce il coordinamento provinciale antimobbing. 
  2. Il coordinamento e' composto da: 
    a) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in  materia
di lavoro e sanita' nonche' il dirigente dell'Agenzia  del  lavoro  o
loro delegati; 
    b) il presidente del comitato in materia di  salute  e  sicurezza
sul luogo di lavoro previsto dall'art. 51 della legge provinciale  23
luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della  salute),  o
suo delegato; 
    c) un medico del lavoro e uno psicologo con specifiche competenze
nelle problematiche previste da questa legge individuati dall'Azienda
provinciale per i servizi sanitari; 
    d)  il  responsabile  dell'unita'  operativa  di  prevenzione   e
sicurezza negli ambienti di lavoro o suo delegato; 
    e)  un  rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale; 
    f) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro; 
    g) la consigliera di parita' nel lavoro; 
    h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL),  qualora  l'istituto  abbia
espresso la propria disponibilita' a partecipare al coordinamento. 
  3. La Giunta provinciale all'atto della  nomina  del  coordinamento
individua la struttura  provinciale  competente  per  l'attivita'  di
segreteria. Il coordinamento sceglie il presidente tra  i  componenti
indicati nel comma 2, lettera a), e stabilisce le proprie  regole  di
funzionamento. 
  4. Ai lavori del coordinamento possono  partecipare,  su  richiesta
del presidente, in relazione ai temi trattati nelle singole  riunioni
e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia  o  di  altre
amministrazioni pubbliche esperti nelle questioni trattate o soggetti
esterni. 
  5. I componenti del coordinamento restano in carica per  la  durata
della legislatura. A essi  non  compete  alcun  compenso  o  rimborso
spesa.