Art. 2 Coordinamento provinciale antimobbing 1. Per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 1 e al fine di promuovere azioni e un confronto coordinato tra i soggetti coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del mobbing, la Provincia istituisce il coordinamento provinciale antimobbing. 2. Il coordinamento e' composto da: a) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro e sanita' nonche' il dirigente dell'Agenzia del lavoro o loro delegati; b) il presidente del comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall'art. 51 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), o suo delegato; c) un medico del lavoro e uno psicologo con specifiche competenze nelle problematiche previste da questa legge individuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari; d) il responsabile dell'unita' operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro o suo delegato; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale; f) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro; g) la consigliera di parita' nel lavoro; h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), qualora l'istituto abbia espresso la propria disponibilita' a partecipare al coordinamento. 3. La Giunta provinciale all'atto della nomina del coordinamento individua la struttura provinciale competente per l'attivita' di segreteria. Il coordinamento sceglie il presidente tra i componenti indicati nel comma 2, lettera a), e stabilisce le proprie regole di funzionamento. 4. Ai lavori del coordinamento possono partecipare, su richiesta del presidente, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche esperti nelle questioni trattate o soggetti esterni. 5. I componenti del coordinamento restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa.