Art. 3 Funzioni del coordinamento provinciale antimobbing 1. Il coordinamento provinciale antimobbing svolge i seguenti compiti: a) monitoraggio del mobbing nei luoghi di lavoro anche attraverso il raccordo operativo con l'osservatorio per la salute previsto dall'art. 14 della legge provinciale sulla tutela della salute, con le strutture provinciali interessate, con istituzioni, enti pubblici e privati, nonche' con associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto del mobbing e nel sostegno e nell'assistenza delle vittime; b) monitoraggio delle azioni sul mobbing promosse dai comitati unici di garanzia della Provincia, dei relativi enti pubblici strumentali e degli enti locali previsti dall'art. 17 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parita' di trattamento e della cultura delle pari opportunita' tra donne e uomini); c) formulazione di proposte alla Giunta provinciale in ordine agli interventi finalizzati all'attuazione di questa legge, evidenziando le criticita' organizzative e gestionali che possono favorire l'insorgere e lo sviluppo del mobbing; d) valutazione dei servizi esistenti in ambito provinciale per contrastare il mobbing; e) promozione di studi, iniziative di sensibilizzazione e di informazione, in particolare con riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento dei materiali informativi divulgati secondo quanto previsto dall'art. 4. 2. Per favorire il benessere organizzativo, anche attraverso l'eliminazione di disfunzioni organizzative e informative, il coordinamento promuove la diffusione di buone prassi, di regolamentazioni interne e codici di condotta, coinvolgendo direttamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro. 3. Il coordinamento assicura la costante informativa sulle proprie attivita' alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attivita' svolta.