Art. 4 
 
            Interventi di prima informazione e assistenza 
 
  1. La Provincia assicura, attraverso il proprio sito  istituzionale
internet, la diffusione delle informazioni per la  prevenzione  e  il
contrasto del mobbing e per l'orientamento del lavoratore  presso  le
competenti strutture pubbliche e private. 
  2. I punti unici  di  accesso  per  l'integrazione  socio-sanitaria
previsti dall'art. 21 della  legge  provinciale  sulla  tutela  della
salute distribuiscono il materiale informativo e  svolgono  attivita'
di primo ascolto e  orientamento  sulle  misure  previste  da  questa
legge. 
  3. Nell'ambito di quanto previsto  dalla  normativa  di  rispettivo
riferimento,  la  consigliera  di  parita'  nel  lavoro  e  l'Azienda
provinciale  per  i  servizi  sanitari  svolgono   le   funzioni   di
consulenza, accertamento e assistenza a  favore  dei  lavoratori  che
lamentano il mobbing.