Art. 4 Interventi di prima informazione e assistenza 1. La Provincia assicura, attraverso il proprio sito istituzionale internet, la diffusione delle informazioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing e per l'orientamento del lavoratore presso le competenti strutture pubbliche e private. 2. I punti unici di accesso per l'integrazione socio-sanitaria previsti dall'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute distribuiscono il materiale informativo e svolgono attivita' di primo ascolto e orientamento sulle misure previste da questa legge. 3. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di rispettivo riferimento, la consigliera di parita' nel lavoro e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolgono le funzioni di consulenza, accertamento e assistenza a favore dei lavoratori che lamentano il mobbing.