Art. 6 
 
                     Interventi della Provincia 
                   nell'ambito lavorativo pubblico 
 
  1. La  Provincia  adotta,  anche  attraverso  specifiche  direttive
all'Agenzia  provinciale  per  la  rappresentanza  negoziale,  misure
finalizzate a favorire il benessere organizzativo e a contrastare  il
mobbing nell'ambito lavorativo pubblico. 
  2. La Provincia formula direttive ai propri enti strumentali,  alle
societa' da essa partecipate e controllate, nonche'  alle  fondazioni
da essa istituite volte all'adozione,  nel  rispetto  della  relativa
autonomia   gestionale   e   organizzativa,   di   analoghe    regole
organizzative in funzione della salvaguardia della  salute  fisica  e
psichica,  nonche'  della  dignita'  e   della   personalita'   delle
lavoratrici e dei lavoratori.