Art. 6 Interventi della Provincia nell'ambito lavorativo pubblico 1. La Provincia adotta, anche attraverso specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, misure finalizzate a favorire il benessere organizzativo e a contrastare il mobbing nell'ambito lavorativo pubblico. 2. La Provincia formula direttive ai propri enti strumentali, alle societa' da essa partecipate e controllate, nonche' alle fondazioni da essa istituite volte all'adozione, nel rispetto della relativa autonomia gestionale e organizzativa, di analoghe regole organizzative in funzione della salvaguardia della salute fisica e psichica, nonche' della dignita' e della personalita' delle lavoratrici e dei lavoratori.