Art. 8 Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2012 1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2012 e' inserito il seguente: "3-bis. Questa legge e' citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulle pari opportunita'"." 2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale n. 13 del 2012 e' inserito il seguente: "3-bis. La consigliera svolge inoltre attivita' di supporto, consulenza, anche promuovendo procedure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione a ogni forma di discriminazione legata al mobbing, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di mobbing."