Art. 8 
 
        Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2012 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale  n.  13  del
2012 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Questa legge e' citata usando il seguente  titolo  breve:
"legge provinciale sulle pari opportunita'"." 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale n.  13  del
2012 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. La consigliera  svolge  inoltre  attivita'  di  supporto,
consulenza, anche promuovendo procedure di  conciliazione,  a  favore
delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione a ogni
forma di discriminazione legata  al  mobbing,  al  fine  di  favorire
l'attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di
mobbing."