Art. 9 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 di questa legge, con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento realizzati per il tramite dell'Agenzia del lavoro, vi provvede l'agenzia con il proprio bilancio, mentre con riferimento ai corsi rivolti al personale provinciale, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti gia' autorizzati in bilancio sulle unita' previsionali di base 15.20.140 (Oneri di gestione e formazione del personale) e 15.20.210 (Indennita' al personale e altre spese generali in conto capitale), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'art. 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 14 marzo 2013 IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f. PACHER