Art. 9 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.
5  di  questa  legge,  con  riferimento  ai  corsi  di  formazione  e
aggiornamento realizzati per il tramite dell'Agenzia del  lavoro,  vi
provvede l'agenzia con il proprio bilancio, mentre con riferimento ai
corsi  rivolti  al  personale  provinciale,  si   provvede   mediante
l'utilizzo degli stanziamenti  gia'  autorizzati  in  bilancio  sulle
unita' previsionali di base 15.20.140 (Oneri di gestione e formazione
del personale) e 15.20.210 (Indennita' al  personale  e  altre  spese
generali in conto capitale), a seguito di riduzione di spese disposte
per i fini dell'art. 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n.  3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
    Trento, 14 marzo 2013 
 
               IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f. 
                               PACHER