Art. 10 Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7 1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di sicurezza stradale e di mobilita'), e' aggiunto il seguente: "1-bis. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale gia' in possesso della tessera di polizia stradale rilasciata dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in conformita' all'art. 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e' rilasciata apposita tessera sostitutiva al fine di garantire la continuita' dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).". 2. Dopo il comma l-bis dell'art. 9 della 1.r. 7/2010, aggiunto dal comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-ter. Salvo quanto disposto dal comma 1-bis, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalita' di rilascio delle tessere di polizia stradale per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) ed e), del d.lgs. 285/1992.".