Art. 10 
 
        Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 2 marzo  2010,
n. 7 (Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di  sicurezza
stradale e di mobilita'), e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale  gia'  in
possesso  della  tessera   di   polizia   stradale   rilasciata   dal
Dipartimento  per  i  trasporti   terrestri   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti in conformita' all'art. 23,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice  della
strada), e'  rilasciata  apposita  tessera  sostitutiva  al  fine  di
garantire la continuita'  dell'espletamento  delle  funzioni  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).". 
  2. Dopo il comma l-bis dell'art. 9 della 1.r. 7/2010, aggiunto  dal
comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-ter. Salvo quanto disposto dal comma 1-bis, la Giunta regionale,
con propria deliberazione, definisce i  criteri  e  le  modalita'  di
rilascio delle tessere di polizia stradale per  l'espletamento  delle
funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) ed  e),  del  d.lgs.
285/1992.".