Art. 11 
 
      Modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 16  febbraio  2011,
n. 1 (Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modificazioni
di leggi regionali), e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le tabelle A e B e il quadro di  classificazione  indicante  il
punteggio complessivo  minimo  previsto  per  i  singoli  livelli  di
classificazione, allegati alla l.r.  33/1984,  continuano  a  trovare
applicazione nei casi e con le limitazioni temporali stabiliti con le
deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 2, commi 3, 4  e
5, della l.r. 33/1984, come sostituito dall'art. 1, comma 2.". 
  2. Il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 1/2011 e' abrogato. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
 
    Aosta, 15 aprile 2013 
 
                              ROLLANDIN 
 
  (Omissis).