Art. 11 Modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1 (Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modificazioni di leggi regionali), e' sostituito dal seguente: "1. Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla l.r. 33/1984, continuano a trovare applicazione nei casi e con le limitazioni temporali stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, della l.r. 33/1984, come sostituito dall'art. 1, comma 2.". 2. Il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 1/2011 e' abrogato. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 15 aprile 2013 ROLLANDIN (Omissis).