Art. 2 
 
      Modificazione alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 
 
  1. Dopo il comma 1-quater dell'art.  9  della  legge  regionale  15
gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso  sulle  piste
di sci della Regione), e' aggiunto il seguente: 
  "1-quinquies. Per i soggetti che  hanno  conseguito  l'abilitazione
all'esercizio della professione di direttore  delle  piste  nell'anno
1999, partecipando al percorso di quaranta ore, la stessa si  intende
conseguita anche relativamente  alla  figura  di  pisteur-secouriste,
qualora gli interessati abbiano regolarmente frequentato i  corsi  di
aggiornamento  professionale  previsti  dalla   normativa   regionale
vigente. In tali casi, la struttura regionale competente  in  materia
di  formazione  delle  professioni  turistiche   provvede   d'ufficio
all'iscrizione nell'elenco regionale dei pisteurs-secouristes.".