Art. 2 Modificazione alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 1. Dopo il comma 1-quater dell'art. 9 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), e' aggiunto il seguente: "1-quinquies. Per i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle piste nell'anno 1999, partecipando al percorso di quaranta ore, la stessa si intende conseguita anche relativamente alla figura di pisteur-secouriste, qualora gli interessati abbiano regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento professionale previsti dalla normativa regionale vigente. In tali casi, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche provvede d'ufficio all'iscrizione nell'elenco regionale dei pisteurs-secouristes.".