Art. 3 Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli ascensori verticali".