Art. 3 
 
      Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2008,  n.
20 (Disposizioni in materia di concessione  e  costruzione  di  linee
funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone
e  cose),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  con
esclusione degli ascensori verticali".