Art. 5 
 
 Modificazione all'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto  1994,  n.
42 (Direttive per l'esercizio delle  funzioni  previste  dalla  legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici  non
di linea), le parole: ", fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  17"
sono soppresse.