Art. 5 Modificazione all'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'art. 17" sono soppresse.