Art. 6 
 
             Modificazioni all'art. 3 della l.r. 42/1994 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 3 della  l.r.  42/1994  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1 .  La  Giunta  regionale,  previa  istruttoria  della  struttura
regionale competente in materia di trasporti, di  seguito  denominata
struttura competente, e sentite le organizzazioni  di  categoria  del
settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce,
con propria deliberazione, le aree di utenza  in  cui  delimitare  il
territorio regionale e il numero massimo di licenze e  autorizzazioni
che possono essere rilasciate in ogni  area.  Tale  deliberazione  e'
adottata tenuto conto del numero di  licenze  e  autorizzazioni  gia'
rilasciate,  oltre  che  del  numero  di  abitanti,   dell'estensione
territoriale e delle  relative  caratteristiche,  dell'intensita'  di
movimenti per esigenze turistiche, di cura, di soggiorno e di  lavoro
e di altri fattori caratterizzanti l'area  territoriale.  Nel  numero
massimo di licenze e autorizzazioni che in ogni area  possono  essere
rilasciate non sono  ricompresi  i  servizi  pubblici  non  di  linea
effettuati  con  veicoli  a  trazione  animale,  le  cui  licenze   e
autorizzazioni possono essere rilasciate dai Comuni interessati.". 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 42/1994  e'  inserito  il
seguente: 
  "1-bis. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi per i disabili
aggiudicati da un ente pubblico con procedura  concorsuale  non  sono
assoggettate al limite massimo definito ai sensi del comma 1.".