Art. 6 Modificazioni all'art. 3 della l.r. 42/1994 1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 42/1994 e' sostituito dal seguente: "1 . La Giunta regionale, previa istruttoria della struttura regionale competente in materia di trasporti, di seguito denominata struttura competente, e sentite le organizzazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con propria deliberazione, le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale e il numero massimo di licenze e autorizzazioni che possono essere rilasciate in ogni area. Tale deliberazione e' adottata tenuto conto del numero di licenze e autorizzazioni gia' rilasciate, oltre che del numero di abitanti, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensita' di movimenti per esigenze turistiche, di cura, di soggiorno e di lavoro e di altri fattori caratterizzanti l'area territoriale. Nel numero massimo di licenze e autorizzazioni che in ogni area possono essere rilasciate non sono ricompresi i servizi pubblici non di linea effettuati con veicoli a trazione animale, le cui licenze e autorizzazioni possono essere rilasciate dai Comuni interessati.". 2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 42/1994 e' inserito il seguente: "1-bis. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi per i disabili aggiudicati da un ente pubblico con procedura concorsuale non sono assoggettate al limite massimo definito ai sensi del comma 1.".