Art. 9 Modificazione all'art. 25 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 l . Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a rilasciare i nulla osta relativi all'ubicazione delle fermate in relazione anche alle carat-teristiche dei veicoli da impiegare".