Art. 9 
 
Modificazione all'art. 25 della legge regionale 1° settembre 1997, n.
                                 29 
 
  l . Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 25 della legge  regionale
1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di  servizi  di  trasporto
pubblico di linea), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  a
rilasciare i nulla osta  relativi  all'ubicazione  delle  fermate  in
relazione anche alle carat-teristiche dei veicoli da impiegare".