Art. 2 
 
               Modifiche all'articolo 9 dello Statuto 
 
  1. Il comma 7 dell'articolo  9  dello  Statuto  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "7. La legge regionale disciplina  l'indennita',  anche  differita,
dei consiglieri regionali ed i rimborsi  spese.  La  legge  regionale
disciplina anche,  negli  ambiti  di  propria  competenza,  forme  di
trattamento su base contributiva a beneficio dei consiglieri  cessati
dal mandato.".