Art. 2 Modifiche all'articolo 9 dello Statuto 1. Il comma 7 dell'articolo 9 dello Statuto e' sostituito dal seguente: "7. La legge regionale disciplina l'indennita', anche differita, dei consiglieri regionali ed i rimborsi spese. La legge regionale disciplina anche, negli ambiti di propria competenza, forme di trattamento su base contributiva a beneficio dei consiglieri cessati dal mandato.".