Art. 3 Modifiche all'articolo 14 dello Statuto 1. Il comma 1 dell'articolo 14 dello Statuto e' sostituito dal seguente: "1. L'ufficio di presidenza e' composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da due segretari.". 2. Al comma 2 dell'articolo 14 dello Statuto le parole: i vicepresidenti, i segretari questori e i segretari" sono sostituite dalle seguenti: "i vicepresidenti e i segretari".