Art. 3 
 
               Modifiche all'articolo 14 dello Statuto 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 14  dello  Statuto  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1.  L'ufficio  di  presidenza  e'  composto  dal  presidente   del
consiglio, da due vicepresidenti e da due segretari.". 
  2.  Al  comma  2  dell'articolo  14  dello  Statuto  le  parole:  i
vicepresidenti, i segretari questori e i segretari"  sono  sostituite
dalle seguenti: "i vicepresidenti e i segretari".