Art. 5 
 
               Modifiche all'articolo 35 dello Statuto 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 35  dello  Statuto  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. La giunta  e'  composta  dal  presidente  e  da  un  numero  di
componenti, denominati assessori, non superiore ad otto.".