Art. 10 Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 77/2012 1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 77/2012 le parole: "euro 15.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "curo 29.800.000,00". 2. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 77/2012 e' sostituito dal seguente: "3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, e' autorizzata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte, per curo 10.000.000,00 per l'anno 2013, per euro 13.800.000,00 per l'anno 2014, e per euro 6.000.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015.".