Art. 10 
 
                      Modifiche all'articolo 45 
                    della legge regionale 77/2012 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 45 della  legge  regionale  77/2012  le
parole: "euro 15.000.000,00" sono sostituite  dalle  seguenti:  "curo
29.800.000,00". 
  2. Il comma 3 dell'articolo 45 della  legge  regionale  77/2012  e'
sostituito dal seguente: 
  "3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, e'  autorizzata
la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa  fronte,
per curo 10.000.000,00 per l'anno 2013, per  euro  13.800.000,00  per
l'anno 2014, e  per  euro  6.000.000,00  per  l'anno  2015,  con  gli
stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo  della  rete  delle
infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio  di
previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013  -
2015.".