Art. 11 Inserimento dell'articolo 65-bis nella legge regionale 77/2012 1. Dopo l'articolo 65 della legge regionale 77/2012 e' inserito il seguente: "Art. 65-bis (Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi). - 1. La Giunta regionale e' autorizzata a erogare, per l'anno 2013, contributi straordinari a enti locali per un ammontare complessivo di curo 2.000.000,00 per la realizzazione o l'adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale. I contributi straordinari sono cosi' ripartiti: a) euro 1.500.000,00 al Comune di Ponte Buggianese per la realizzazione di un ciclodromo nel proprio territorio; b) euro 500.000,00 al Comune di Firenze per l'adeguamento del palazzo dello sport di Firenze "Nelson Mandela Forum" alla normativa internazionale per lo svolgimento delle gare di pallacanestro. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, e' autorizzata la spesa massima complessiva di euro 2.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 "Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attivita' motorie - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013. 3. I contributi sono liquidati: a) nella misura del 70 per cento a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori; b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell'opera. 4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 1, devono essere avviati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concludersi entro ventiquattro mesi dalla stessa data.".