Art. 11 
 
                  Inserimento dell'articolo 65-bis 
                    nella legge regionale 77/2012 
 
  1. Dopo l'articolo 65 della legge regionale 77/2012 e' inserito  il
seguente: 
  "Art.  65-bis  (Contributi  straordinari  a  enti  locali  per   la
realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi). - 1.  La  Giunta
regionale e' autorizzata  a  erogare,  per  l'anno  2013,  contributi
straordinari a enti locali  per  un  ammontare  complessivo  di  curo
2.000.000,00  per  la  realizzazione  o  l'adeguamento  di   impianti
sportivi   di   prioritario   interesse   regionale.   I   contributi
straordinari sono cosi' ripartiti: 
    a) euro  1.500.000,00  al  Comune  di  Ponte  Buggianese  per  la
realizzazione di un ciclodromo nel proprio territorio; 
    b) euro 500.000,00 al Comune di  Firenze  per  l'adeguamento  del
palazzo dello sport di Firenze "Nelson Mandela Forum" alla  normativa
internazionale per lo svolgimento delle gare di pallacanestro. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1,  e'  autorizzata
la spesa massima complessiva di euro 2.000.000,00  per  l'anno  2013,
cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB  623  "Investimenti  e
innovazione degli impianti per la pratica delle attivita'  motorie  -
Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013. 
  3. I contributi sono liquidati: 
    a) nella misura del 70 per cento a seguito di  presentazione  del
certificato di inizio lavori; 
    b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione
o attestazione della regolare esecuzione dell'opera. 
  4. I lavori relativi alle opere di cui al comma  1,  devono  essere
avviati entro otto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, e concludersi entro ventiquattro  mesi  dalla  stessa
data.".