Art. 13 Inserimento dell'articolo 65-quater nella legge regionale 77/2012 1. Dopo l'articolo 65-ter della legge regionale 77/2012 e' inserito il seguente: "Art. 65-quater (Finanziamento temporaneo societa' Terme di Montecatini S.p.A). - 1. Per consentire la regolare prosecuzione del piano di investimenti per il completamento delle terme Redi e Leopoldine di proprieta' della societa' Terme di Montecatini S.p.A. e nelle more dell'erogazione dei finanziamenti bancari, la Regione Toscana e' autorizzata, previa stipula di apposita convenzione, a concedere alla societa' Terme di Montecatini S.p.A. un finanziamento temporaneo per un importo di euro 300.000,00, da restituire entro diciotto mesi. 2. Il finanziamento di cui al comma 1, e' fruttifero di interessi nella misura determinata nella convenzione, e comunque non inferiore a quella ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere. 3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa, nella UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.".