Art. 13 
 
                 Inserimento dell'articolo 65-quater 
                    nella legge regionale 77/2012 
 
  1. Dopo l'articolo 65-ter della legge regionale 77/2012 e' inserito
il seguente: 
  "Art.  65-quater  (Finanziamento  temporaneo  societa'   Terme   di
Montecatini S.p.A). - 1. Per consentire la regolare prosecuzione  del
piano di  investimenti  per  il  completamento  delle  terme  Redi  e
Leopoldine di proprieta' della societa' Terme di Montecatini S.p.A. e
nelle more dell'erogazione  dei  finanziamenti  bancari,  la  Regione
Toscana e' autorizzata, previa stipula  di  apposita  convenzione,  a
concedere alla societa' Terme di Montecatini S.p.A. un  finanziamento
temporaneo per un importo di euro  300.000,00,  da  restituire  entro
diciotto mesi. 
  2. Il finanziamento di cui al comma 1, e' fruttifero  di  interessi
nella misura determinata nella convenzione, e comunque non  inferiore
a quella ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere. 
  3. All'onere di  spesa  di  cui  al  comma  1,  si  fa  fronte  con
contestuale pari previsione  di  entrata  e  di  spesa,  mediante  lo
stanziamento  iscritto,  per  la  parte   entrata   nella   UPB   461
"Riscossione di  crediti"  e  per  la  parte  spesa,  nella  UPB  514
"Interventi per lo sviluppo del  sistema  economico  e  produttivo  -
Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.".